Scatti stipendiali su TFS anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 126 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, spettano al personale delle forze di polizia anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda, purché siano maturati 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non circoscrive il beneficio alle sole ipotesi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, poiché disciplina unicamente le modalità di calcolo della base pensionabile e non il regime di spettanza dei sei scatti. L’effetto estintivo connesso al termine del 30 giugno non è sostenuto da alcuna previsione normativa espressa, essendo quel termine funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il beneficio rientra nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, che ha natura di retribuzione differita e prescinde dai requisiti richiesti per il diritto a pensione.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono stati collocati in congedo su domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. L’INPS ha liquidato in loro favore l’indennità di fine servizio senza applicare i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Le istanze di ricalcolo, inoltrate agli uffici competenti, sono rimaste prive di riscontro.

Con ricorso al TAR i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze maturate, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito la decadenza dal beneficio e il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 ne escluderebbe il riconoscimento nei casi di cessazione a domanda.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. L’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è il competente ente previdenziale, risultando irrilevante la partecipazione dell’amministrazione datrice di lavoro al procedimento prodromico alla definizione della buonuscita.

Parimenti infondata è l’eccezione di decadenza per inosservanza del termine del 30 giugno. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui un siffatto effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa: il rispetto del termine è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo, anche a domanda, dal primo gennaio dell’anno successivo. Vengono citate, in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, n. 8344 del 2025 e Cons. Stato, Sez. II, n. 3492 del 2024.

Nel merito il ricorso è accolto. Il TAR aderisce all’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, già recepito in numerose pronunce dello stesso Tribunale, e richiama la decisione del Cons. Stato, Sez. VI, n. 8344 del 28 ottobre 2025, che ha delineato l’ambito oggettivo del beneficio. Ai sensi del primo comma dell’art. 6-bis i sei scatti sono attribuiti al personale che cessa dal servizio per età, per inabilità permanente o per decesso; il secondo comma li riconosce al personale che chieda di essere collocato in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, con domanda da produrre entro il 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambe le anzianità.

Il Collegio esclude che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 abbia un effetto restrittivo. La disposizione riguarda le sole modalità di calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di spettanza dei sei scatti, come si desume dalla sua stessa lettera e dal richiamo all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, che concerne l’importo della pensione. La diversità di disciplina è giustificata dalla natura dei due emolumenti: la pensione ha carattere previdenziale, mentre l’indennità di buonuscita costituisce retribuzione differita e prescinde dal raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione.

Il Tribunale ricorda infine che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 disposta dal Codice dell’ordinamento militare, non si è verificata alcuna reviviscenza del comma 15-bis dell’art. 1 d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Resta dunque in vigore l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 in tutto il suo ambito applicativo, riferito a tutte le forze di polizia. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei prospetti di liquidazione nella parte in cui non attribuiscono i sei scatti e condanna dell’INPS alla riliquidazione del TFS, oltre interessi sulle tranches già scadute dalla scadenza originaria di ciascuna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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