Accertamento istruttorio in tema di permesso di soggiorno stagionale per lavoro “in nero” (TAR Calabria n. 1638 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, ove il rigetto si fondi sul mancato perfezionamento del contratto di soggiorno e sulla omessa comunicazione del subentro, ma la parte deduca di aver svolto la prestazione “in nero” e di aver richiesto un formale intervento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio volto ad acquisire dall’amministrazione una dettagliata relazione sui fatti di causa e sullo stato degli accertamenti svolti dall’ITL. L’esame della domanda cautelare è rinviato alla camera di consiglio successiva all’adempimento dell’incombente.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto del Questore di Cosenza del 5 maggio 2026, notificato l’8 maggio 2026, con il quale le era stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a carattere stagionale, unitamente alla contestuale minaccia di espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Impugnava altresì, ove occorra, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e ogni altro atto presupposto.
Il diniego si fondava, in sostanza, sul mancato perfezionamento del contratto di soggiorno con il primo datore di lavoro e sull’omessa comunicazione del subentro. La ricorrente deduceva di non aver potuto regolarizzare la propria posizione poiché la prestazione lavorativa si era svolta “in nero”, avendo per tale ragione richiesto un formale intervento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutati gli atti, ha ritenuto che ai fini della decisione fosse necessario acquisire dall’amministrazione una dettagliata relazione sui fatti di causa, con specifico riferimento alle censure dedotte nel ricorso, fornendo, ove possibile, informazioni circa lo stato degli accertamenti compiuti dall’ITL di Cosenza in ordine al denunciato rapporto di lavoro irregolare.
L’ordinanza evidenzia come l’esito del giudizio dipenda in misura decisiva dall’esito degli accertamenti amministrativi sul denunciato lavoro “in nero”: tale circostanza, se verificata, potrebbe infatti incidere sulla valutazione dei presupposti del diniego, fondato sul mancato perfezionamento formale del contratto di soggiorno e sulla omessa comunicazione del subentro al primo datore di lavoro.
Il Collegio ha pertanto disposto l’incombente istruttorio, assegnando all’amministrazione il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per produrre in giudizio la relazione e la documentazione a supporto. L’esame della domanda cautelare è stato contestualmente rinviato alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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