Sospensione dell’ordinanza di demolizione in pendenza di domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 (TAR Puglia n. 178 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso un’ordinanza di demolizione di opere abusive, la sospensione dell’efficacia del provvedimento può essere disposta quando sussiste un pregiudizio che, per sua natura, rende opportuna una decisione del merito a causa ancora integra. In particolare, la presentazione all’amministrazione di un progetto di parziale ripristino e di parziale sanatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36-bis e 34 d.P.R. n. 380/2001, unitamente alla circostanza che le questioni poste con il gravame richiedano un ulteriore approfondimento, integra i presupposti per l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione n. 2 del 20.1.2026, adottata dal Responsabile del Settore V – Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Corigliano d’Otranto, con la quale erano state contestate opere realizzate in difformità rispetto al Permesso di Costruire n. 44/2023, insistenti su alcuni lotti della zona di espansione C della lottizzazione Sanneddhe 1. Il provvedimento ingiungeva la demolizione entro novanta giorni, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 all’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale, nonché all’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 del medesimo articolo. Avverso tale determinazione e gli atti connessi, tra cui il verbale di sopralluogo del 25.11.2025 e l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 111 del 26.11.2025, veniva proposto ricorso con contestuale domanda cautelare. Si costituiva in giudizio il Comune, resistendo all’istanza incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha accolto l’istanza cautelare, valorizzando la particolare natura del pregiudizio dedotto e l’opportunità di consentire al giudice del merito una decisione che intervenga a causa ancora integra. L’ordinanza sottolinea come le questioni sollevate con il gravame postulino un ulteriore approfondimento, non potendosi pertanto escludere, in sede sommaria, la fondatezza delle censure prospettate.
Elemento decisivo ai fini della sospensione è risultata la circostanza che i ricorrenti avevano presentato all’amministrazione comunale un progetto di parziale ripristino e di parziale sanatoria delle opere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36-bis e 34 d.P.R. n. 380/2001. La pendenza di tale procedimento di regolarizzazione, che l’amministrazione non aveva ancora definito al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, ha indotto il Collegio a ritenere prevalente l’esigenza di evitare un pregiudizio irreversibile connesso all’esecuzione della demolizione, in attesa che il giudizio di merito accerti la legittimità del provvedimento impugnato anche alla luce dell’esito dell’eventuale sanatoria.
Il Collegio ha pertanto ravvisato il fumus boni juris, sia pure nella forma attenuata propria della fase cautelare, e il periculum in mora, disponendo la sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione e fissando per la trattazione del merito la prima udienza pubblica del mese di giugno 2027, con compensazione delle spese della fase incidentale.
Nota della Redazione
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