Inottemperanza al giudicato sull’annullamento del diniego di conversione del permesso (TAR Campania n. 8438 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato formatosi su una sentenza di annullamento e ordina il riesercizio del potere entro un termine perentorio. Quando il vizio accertato in sede di merito consiste nella violazione delle garanzie partecipative, l’esecuzione del giudicato impone all’Amministrazione di svolgere nuovamente l’istruttoria procedimentale omessa, valutando gli elementi che la parte avrebbe potuto rappresentare. Se l’inerzia persiste, il giudice nomina un commissario ad acta per dare attuazione al giudicato in via sostitutiva. La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per casi speciali, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro. Con decreto del Questore di Napoli la conversione era stata negata. Avverso quel provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso, accolto dal TAR Campania con la sentenza n. 1944 del 2025, pubblicata il 10.03.2025 e notificata il 12.03.2025.
Con quella decisione il giudice amministrativo aveva rilevato la violazione delle garanzie procedimentali, poiché il preavviso di diniego era stato indirizzato a un indirizzo diverso da quello eletto. Dopo la pubblicazione, il ricorrente ha chiesto alla Questura di essere convocato per il rinnovo del permesso, invitando anche il Consolato d’Italia a rilasciare il visto di reingresso. Le richieste, reiterate in più occasioni, sono rimaste senza riscontro. Da qui il ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il contenuto della sentenza ottemperanda, che aveva annullato il diniego per vizi sia formali sia sostanziali. Il TAR aveva accertato, da un lato, la violazione delle garanzie partecipative e, dall’altro, l’erronea valutazione dei documenti attestanti il reddito da lavoro. Il difetto di contraddittorio aveva determinato un vizio di istruttoria, perché l’Amministrazione non ha potuto acquisire gli elementi che la parte avrebbe potuto integrare.
La sentenza di merito è chiara nel collegare la pretermissione delle garanzie partecipative alla dimensione sostanziale della controversia. Il preavviso inviato a un indirizzo diverso da quello comunicato ha impedito al ricorrente di chiarire gli aspetti controversi relativi all’insufficienza del reddito e alla presunta irreperibilità. Su questo punto si fonda il comando rivolto all’Amministrazione.
In esecuzione del giudicato, la Questura dovrà riesercitare il potere verificando la congruità del requisito reddituale, valutazione che era stata omessa proprio in ragione del vizio procedimentale. Il Collegio osserva inoltre che la documentazione reddituale è già in possesso dell’Amministrazione: il ricorrente ha comprovato di aver conseguito redditi da lavoro autonomo per le annualità riferibili all’istanza di conversione.
Ne segue che non risulta necessario il reingresso del ricorrente dal Paese di origine. Su questa base il ricorso è accolto e all’Amministrazione è ordinato di esaminare l’istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione. Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario del suo ufficio, che si insedierà su istanza di parte dando attuazione al giudicato in un ulteriore termine di trenta giorni.
Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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