Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio su diniego di V.I.A. per parco eolico (TAR Puglia n. 559 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente del venir meno dell’interesse alla coltivazione del giudizio, intervenuta nelle more del processo, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia di improcedibilità prescinde dall’esame del merito delle censure proposte, ancorché relative a un giudizio di compatibilità ambientale di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. La peculiarità della materia in controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, la deliberazione della Giunta regionale e i pareri negativi espressi dagli enti coinvolti nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Brindisi, composto da undici aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.
Con successivi motivi aggiunti, la società estendeva l’impugnazione al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale del Ministero della transizione ecologica e, infine, al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto. Nell’imminenza dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, la ricorrente depositava apposita memoria con cui dichiarava che, nelle more del giudizio, era venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla società ricorrente nella memoria depositata il 19 gennaio 2026, ha rilevato che l’interesse alla decisione era venuto meno nelle more del giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La pronuncia si fonda sul principio per cui l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse costituisce una causa di definizione del giudizio che prescinde dall’esame nel merito delle censure formulate dalla ricorrente. Il venir meno dell’interesse, dichiarato espressamente dalla parte, determina l’impossibilità di ottenere una decisione nel merito della controversia, non residuando alcuna utilità concreta dalla prosecuzione del processo.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando la peculiarità della materia in controversia, relativa a un procedimento di valutazione di impatto ambientale di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, e la circostanza che la definizione del giudizio sia dipesa da un fatto sopravvenuto non imputabile alle parti.
Nota della Redazione
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