Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Marche n. 249 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e il titolo non sia stato eseguito. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza e assegna un termine per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta è disposta per il solo caso di inutile decorso di quel termine, con assunzione delle funzioni subordinata all’iniziativa del creditore. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando non sussistono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, restando la nomina del commissario misura sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
La parte ricorrente è una docente che ha ottenuto dal Giudice del Lavoro il riconoscimento del diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Con la sentenza in epigrafe il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, ponendo a carico della parte resistente i due terzi delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Notificata la sentenza e formatosi il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio, l’Amministrazione non ha eseguito il titolo. La ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si costituisce con memoria formale, senza contrastare la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità del ricorso per ottemperanza. Rileva che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il presupposto di procedibilità risulta quindi integrato.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di legge e l’assenza di contestazione sostanziale confermano il diritto della ricorrente all’esecuzione integrale della sentenza.
Il giudice dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato Commissario ad acta il dirigente generale competente in materia di ordinamenti scolastici presso il Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo il decorso del termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
Il Collegio rigetta invece la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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