Annullato il diniego di autorizzazione unica eolica per elusione dell’art. 10 bis (TAR Campania n. 1213 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego che non dia conto delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’istante ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 è illegittimo per difetto di motivazione. La garanzia procedimentale impone un contraddittorio effettivo e non una mera formula di stile: l’amministrazione deve integrare la determinazione conclusiva con le argomentazioni volte a confutare le controdeduzioni dell’interessato. Nel procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, l’eventuale rivalutazione del progetto alla luce di sopravvenienze normative impone di riportare l’affare in conferenza di servizi. Il diniego fondato su un preavviso di rigetto non impugnato è illegittimo, essendo tale atto meramente endoprocedimentale e non autonomamente impugnabile. Il danno da mero ritardo è risarcibile solo se risulta fondata l’istanza sulla quale l’amministrazione sia rimasta inerte.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto alla Regione il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per un impianto eolico. Nel 2014 ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale per la quasi totalità dei generatori; le sedute della conferenza di servizi del 2015 si sono concluse con esito positivo. Rimasta inerte l’amministrazione, solo nel dicembre 2016 è intervenuto un preavviso di rigetto fondato sull’indice di saturazione.

A seguito dell’avviso pubblico del 2021 la ricorrente ha ripresentato il progetto ed è stata inserita nell’elenco delle istanze ammissibili. Nel giugno 2022 la Regione ha tuttavia comunicato di non tenere conto della manifestazione di interesse, ritenendo l’istanza archiviata per la mancata impugnazione del preavviso del 2016. Dopo il preavviso di diniego e le osservazioni della società, la Regione ha emanato il diniego definitivo. La ricorrente ha impugnato gli atti chiedendo l’annullamento e la condanna al risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie la domanda caducatoria, ritenendo condivisibile la censura sulla violazione della garanzia procedimentale dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Nel diniego impugnato la Regione, pur dando atto del riscontro alle osservazioni della ricorrente, non ha indicato le ragioni per cui esse non abbiano inciso sull’esito del procedimento. Il contraddittorio, formalmente attivato, risulta sostanzialmente eluso.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’amministrazione deve integrare la determinazione conclusiva con le argomentazioni volte a confutare le controdeduzioni, non bastando il mero richiamo alle osservazioni o formule di stile. La necessità di un confronto reale è tanto più stringente in materie connotate da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, come quella in esame, per i molteplici profili paesaggistici e ambientali coinvolti.

Il Tribunale rileva inoltre che il diniego non poteva fondarsi sulla pretesa archiviazione tacita dell’istanza: il preavviso di rigetto è atto meramente endoprocedimentale che prelude alla determinazione conclusiva, rimasta adottata solo nel 2022. Del tutto inconferenti risultano i precedenti richiamati dalla Regione. La stessa amministrazione, riaprendo l’istruttoria, ha smentito la posizione assunta in precedenza.

In chiave conformativa il Collegio evidenzia la fondatezza di un’ulteriore censura: conclusa l’istruttoria nel 2015, la Regione avrebbe dovuto riportare il progetto in conferenza di servizi ove intendesse rivalutarlo alla luce delle sopravvenienze normative. La decisione assunta al di fuori di tale sede integra uno sviamento dal modulo procedimentale previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

La domanda di indennizzo da mero ritardo è invece respinta. Il danno è risarcibile solo quando risulti fondata l’istanza sulla quale l’amministrazione sia rimasta inerte, dovendo essere dimostrata la spettanza del bene della vita. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *