Il diniego di emersione per condanne ostative ex art. 380 c.p.p. non richiede valutazione della pericolosità attuale (TAR Puglia n. 560 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, l’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, ha carattere preclusivo e vincolato: la presenza di una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. determina l’automatico diniego dell’istanza, senza che l’Amministrazione debba effettuare una valutazione in concreto dell’attuale pericolosità sociale del richiedente. La natura vincolata del provvedimento di rigetto rende altresì irrilevante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990, l’eventuale omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della medesima legge, non potendo il provvedimento essere diverso da quello adottato.
Il Fatto
Un cittadino albanese ricorreva avverso il provvedimento con cui lo Sportello Unico per Immigrazione presso la Prefettura di Taranto aveva respinto la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona, presentata dal datore di lavoro ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il diniego si fondava sulla circostanza che il lavoratore risultava condannato con sentenza definitiva del 2013 per acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti e per reati in materia di prostituzione. Il ricorrente deduceva, tra i motivi, la violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e l’illegittimità dell’automatismo ostativo per mancata valutazione della sua attuale pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente richiamato il contenuto dell’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, il quale preclude l’ammissione alla procedura di emersione ai cittadini stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva o con patteggiamento, per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p. Il Collegio ha evidenziato che si tratta di un elenco tassativo di reati che il legislatore ha ritenuto sintomatici di una pericolosità sociale valutata negativamente ai fini dell’accesso alla regolarizzazione.
Il Tribunale ha confermato, anche nel merito, i rilievi già espressi in sede cautelare con l’ordinanza n. 81/2022, riproponendone integralmente le argomentazioni. In particolare, è stato chiarito che l’automatismo del diniego non necessita di un accertamento concreto della pericolosità attuale del soggetto, essendo la scelta del legislatore frutto di una precisa valutazione circa la gravità dei reati elencati nel richiamato art. 380 c.p.p. La Corte ha inoltre ricordato che la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo solo con riferimento ai reati di cui all’art. 381 c.p.p., e non a quelli che comportano l’arresto obbligatorio in flagranza.
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, il TAR ha osservato, in disparte la sua irrilevanza data la natura vincolata del provvedimento, che nel caso di specie l’Amministrazione aveva comunque provveduto alla spedizione del preavviso di rigetto con raccomandate A.R. al datore di lavoro e al lavoratore, nonché con nota all’indirizzo PEC del sindacato che aveva assistito il richiedente. L’eventuale vizio procedimentale, pertanto, non avrebbe comunque potuto condurre all’annullamento dell’atto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990, non essendo il provvedimento adottabile diversamente.
Il Collegio ha infine respinto il ricorso nel merito, compensando le spese del giudizio in considerazione delle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente e confermando il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la palese infondatezza della domanda. La sentenza ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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