Inammissibile l’impugnazione del preavviso di diniego in assenza di provvedimento finale (TAR Puglia n. 531 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto avverso meri atti endoprocedimentali — quali il preavviso di diniego, i verbali della conferenza di servizi e gli atti amministrativi generali — che non abbiano determinato alcun arresto procedimentale e non siano dotati di immediata portata lesiva, difettando la condizione dell’azione dell’interesse ad agire. L’eventuale sopravvenienza del provvedimento finale, ove sfavorevole, legittima una nuova impugnativa, da proporre nei termini, unitamente agli atti connessi e presupposti non immediatamente lesivi.
Il Fatto
La società ricorrente, richiedente un’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico, impugnava una serie di atti endoprocedimentali, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il verbale della conferenza di servizi, oltre a numerosi atti presupposti e generali, tra cui il PPTR Puglia e le relative linee guida, chiedendone l’annullamento e la declaratoria di nullità.
Nelle more del giudizio, la società ricorrente chiedeva il rinvio dell’udienza nell’attesa dell’adozione del provvedimento finale. Le amministrazioni resistenti eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività degli atti impugnati e, in via subordinata, l’eventuale incompetenza della sezione distaccata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorso era stato proposto avverso atti di natura endoprocedimentale, non aventi alcuna portata lesiva immediata, mancando un provvedimento finale che avesse definito il procedimento. L’impugnativa di tali atti, ha osservato il giudice, è carente della fondamentale condizione dell’azione rappresentata dall’interesse ad agire, che deve essere personale, concreto e attuale.
La richiesta di rinvio avanzata dalla società, finalizzata ad attendere l’adozione del provvedimento conclusivo, è stata qualificata come proposta di una domanda giudiziale condizionata, non ammissibile. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che, dalla documentazione versata in atti, un provvedimento finale di diniego sarebbe stato già adottato e pubblicato all’albo pretorio nell’anno 2021.
Richiamando un orientamento giurisprudenziale uniforme (Cons. Stato, sez. V, n. 5470 del 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 1225 del 2025; Cons. Stato, sez. VI, n. 2862 del 2016), la sentenza ha ribadito che l’impugnazione di atti endoprocedimentali, che non abbiano causato un arresto del procedimento, è inammissibile per difetto di lesività.
Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in via subordinata, il Collegio l’ha ritenuta priva di pregio, rilevando come, in assenza di un provvedimento finale impugnato, non emerga la portata lesiva dell’impugnazione di un atto amministrativo generale di pianificazione. Ha infine escluso la sussistenza dei casi eccezionali previsti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per disporre il rinvio della trattazione della causa.
Nota della Redazione
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