Sospensione cautelare del piano attuativo approvato dal Commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 87 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, è ammissibile la domanda cautelare proposta dal comune soccombente nel giudizio di merito, volta a ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui il Commissario ad acta ha approvato un piano attuativo. Ai fini del bilanciamento degli interessi, la conservazione dell’assetto urbanistico fino alla definizione dell’incidente di esecuzione prevale sull’interesse imprenditoriale del privato, ove la trattazione ravvicinata della questione di merito escluda il rischio di un pregiudizio irreparabile. La prossimità della camera di consiglio di discussione dell’incidente di esecuzione giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Commissario ad acta aveva approvato il piano attuativo proposto dalla stessa società per la realizzazione di un campo da mini golf con annessi servizi, in località del Comune di Roccaraso. Il Comune, già costituito in giudizio, proponeva incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 117, comma 4, cod. proc. amm. e presentava in data 10 marzo 2026 domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. La società ricorrente si opponeva alla misura cautelare, deducendo l’interesse imprenditoriale alla prosecuzione dell’iniziativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto ammissibile la domanda cautelare proposta dal Comune, affermando che, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, la stessa può essere proposta anche nel rito speciale dell’ottemperanza. Il Collegio ha quindi valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, bilanciando gli interessi contrapposti: da un lato, l’interesse pubblico alla conservazione dell’attuale assetto urbanistico del Comune; dall’altro, l’interesse privato della società ricorrente all’esecuzione del piano.
Il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza cautelare, considerato che la prossima trattazione dell’incidente di esecuzione, fissata per la camera di consiglio del 27 maggio 2026, rendeva necessario preservare la situazione di fatto fino alla definizione della controversia. L’interesse imprenditoriale allegato dalla società ricorrente non è apparso, infatti, destinato a subire un pregiudizio irreparabile nelle more della definizione dell’incidente di esecuzione. Il Collegio ha pertanto accordato prevalenza alla conservazione dell’assetto urbanistico, sospendendo l’efficacia della determinazione commissariale impugnata e fissando la camera di consiglio per la discussione dell’incidente di esecuzione.
Quanto alle spese, la trattazione ravvicinata delle questioni di merito sollevate dal Comune nell’incidente di esecuzione ha giustificato la compensazione delle spese di lite della fase cautelare, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione e la comunicazione alle parti a cura della segreteria del Tribunale.
Nota della Redazione
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