Disaccordo sul VIR va indicato nel bando di gara (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 117 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l’art. 5, comma 16, d.m. n. 226/2011 impone alla stazione appaltante di dare conto nel bando di gara del disaccordo tra ente locale concedente e gestore uscente sulla determinazione del valore di rimborso. I termini disaccordo e contenzioso non sono sinonimi e identificano momenti distinti della procedura: il primo rileva al momento della redazione del bando, il secondo alla fase successiva di regolazione della differenza tra valore accertato e valore di riferimento. Il bando deve pertanto riportare, oltre alla stima dell’ente concedente e a quella del gestore uscente, un valore di riferimento e i principali punti di divergenza, a tutela della concorrenza e del diritto del gestore uscente.
Il Fatto
Il gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale in gran parte dei Comuni dell’ATEM di Pordenone impugna il bando di gara indetto dal Comune capofila, nella qualità di stazione appaltante, per l’affidamento in concessione del servizio, unitamente agli atti connessi.
La lex specialis, al punto dedicato agli oneri dell’aggiudicatario, indica l’importo complessivo del valore di rimborso stimato a una certa data, senza dare atto del disaccordo tra il gestore uscente e alcuni Comuni sulla determinazione di quel valore. Il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e sostiene che la norma richieda un vero contenzioso giudiziale, non una semplice mancata intesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 3972 del 2022, osserva che l’indicazione nel bando della discordanza tra enti locali e precedente concessionario consente ai partecipanti di predisporre un’offerta seria, completa e consapevole delle variabili incidenti sull’equilibrio economico del piano industriale.
Anche la posizione di gestore uscente è direttamente incisa dall’omessa indicazione del disaccordo: questi viene privato della possibilità di ottenere dal subentrante la differenza tra il valore accertato all’esito del contenzioso e il valore di riferimento, restando esposto al rischio di dover recuperare l’importo dai singoli Comuni.
Nel merito, la questione interpretativa verte sull’art. 5, comma 16, d.m. n. 226/2011. La tesi del Comune non trova conforto né nella lettera né nella ratio della norma. Disaccordo e contenzioso non sono sinonimi: il primo indica divergenza di opinioni, il secondo una vertenza giudiziaria. La norma li utilizza in due momenti distinti — l’obbligo dell’ente di dare contezza del disaccordo nel bando e l’obbligo dell’aggiudicatario di regolare la differenza a risoluzione del contenzioso.
Il Collegio valorizza il preambolo del decreto, che qualifica il valore di rimborso come parametro da introdurre nel bando sia ai fini della concorrenza sia a tutela dei diritti del gestore uscente. La previsione è volta a consentire l’indizione della gara anche in presenza di disaccordi, ferma la necessità che la lex specialis contenga le informazioni prescritte, nella piena disponibilità della stazione appaltante.
Quanto al rapporto con l’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000, la fattispecie del disaccordo opera su un piano diverso dalla verifica ARERA, che si esprime sull’adeguatezza del VIR solo in presenza del divario percentuale rispetto alla RAB. Il Collegio richiama la deliberazione ARERA n. 296/2024/R/GAS, che in caso di disaccordo assume il maggiore tra i due valori.
In fatto, il disaccordo emerge dalle note scambiate tra gestore uscente e stazione appaltante, che non ha messo ARERA a conoscenza della situazione. Il mero silenzio del gestore sulle determinazioni unilaterali non fa venir meno il disaccordo. Il ricorso è quindi accolto e il bando annullato, con compensazione integrale delle spese e rimborso del contributo unificato a carico del Comune capofila.
Nota della Redazione
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