Improcedibilità su dichiarazione di carenza di interesse (TAR Puglia n. 519 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. In tale ipotesi, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, la pronuncia è quindi vincolata alla volontà della parte, con conseguente declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Il Fatto
Una società aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Provincia di Brindisi in relazione a un progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, nonché i pareri negativi delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e, ove occorra, alcune previsioni del PPTR Puglia. A distanza di alcuni anni dalla proposizione del ricorso, la società ricorrente ha depositato un atto con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che la ricorrente, con atto depositato in data successiva all’instaurazione del giudizio, ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di una tale dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito.
La Corte ha precisato che, nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste delle parti intimate, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità.
A sostegno di tale conclusione sono stati richiamati i precedenti di Cons. Stato, Sez. VII, n. 6918 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 6379 del 2024, i quali confermano che il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire né procedere d’ufficio.
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con spese di lite dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura e delle ragioni della decisione e della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
Nota della Redazione
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