Osservazione delle salme nei luoghi di culto: serve l’idoneità puntuale, non un’autorizzazione generale (TAR Puglia n. 554 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasporto di una salma presso un luogo di culto, ai sensi dell’art. 10 della l.r. Puglia n. 34/2008 e dell’art. 3, comma 5, lett. e), del reg. reg. Puglia n. 8/2015, configura un’attività rientrante nell’ambito funebre, consentita solo in presenza di una specifica e contingente operazione di trasferimento, previa certificazione amministrativo-sanitaria e sotto la vigilanza delle autorità competenti. L’utilizzo ordinario e continuativo di un luogo, ancorché di culto, per l’osservazione e l’esposizione delle salme è attività assimilabile a quella riservata alle strutture per il commiato, sicché presuppone la sussistenza di tutti i requisiti strutturali e professionali di cui all’art. 15 del reg. reg. Puglia n. 8/2015. Non è legittimo l’esercizio di tale attività sulla base di una mera dichiarazione di parte auto-attestante l’idoneità dei locali, né può invocarsi la qualificazione formale di “luogo di culto” per sottrarsi alla normativa di settore.
Il Fatto
Una società, qualificatasi come luogo di culto, comunicava al Comune e all’ASL di aver destinato un proprio locale all’osservazione e all’esposizione delle salme, a richiesta dei familiari, ritenendolo idoneo ai sensi della normativa regionale e nazionale. L’ASL riscontrava negativamente, rilevando l’assenza dei requisiti previsti per le strutture per il commiato; la Polizia locale trasmetteva la nota e richiamava l’interpretazione regionale in materia. La società impugnava gli atti, sostenendo che per i luoghi di culto fosse sufficiente l’idoneità alla sorveglianza della salma, senza necessità dei requisiti previsti per le strutture di commiato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi di doglianza in quanto connessi sotto il profilo logico-giuridico. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, osservando come la l.r. Puglia n. 34/2008 e il reg. reg. n. 8/2015 disciplinino l’attività funebre quale attività di tipo commerciale, subordinata ad autorizzazione comunale e al rispetto di requisiti strutturali, igienico-sanitari e formativi, in ragione delle esigenze di tutela della salute pubblica.
I giudici hanno evidenziato che l’art. 10 della l.r. n. 34/2008 e l’art. 3, comma 5, lett. e), del reg. reg. n. 8/2015 si riferiscono a una singola operazione di trasporto di una salma, consentita in via contingente e non già come attività generale e continuativa. L’interpretazione della ricorrente, volta a ricavare dal combinato disposto di tali norme una dichiarazione di idoneità permanente del luogo di culto, è stata ritenuta non condivisibile.
La Corte ha chiarito che l’utilizzo stabile e non occasionale di un luogo per l’osservazione e l’esposizione delle salme configura un’attività assimilabile a quella delle strutture per il commiato, che richiede il possesso dei requisiti strutturali e del personale formato. La qualificazione formale di “luogo di culto” non può giustificare l’esenzione dalla normativa di settore, se in quel luogo si svolge di fatto la stessa attività riservata alle strutture autorizzate.
Il TAR ha precisato che la ricezione di una salma in un luogo di culto non è vietata, ma è ammessa di volta in volta, per singole operazioni di trasporto, alle condizioni di legge; al di fuori di tale evenienza, occorre attenersi alla disciplina delle strutture per il commiato. Sotto il profilo processuale, il Collegio ha disposto lo stralcio della memoria depositata dalla Regione oltre il termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., non qualificabile come replica. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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