Ordine di demolizione, terzo acquirente e inottemperanza sanzionabile (C.G.A.R.S. n. 38 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione delle opere abusive ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio: esso va eseguito nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano o diventino proprietari del bene, anche se estranei alla commissione dell’abuso. La buona fede del terzo acquirente non è invocabile quando l’atto di acquisto rechi riferimento alla pendenza della domanda di condono edilizio. La mera inerzia dell’amministrazione non radica alcun affidamento legittimo sulla permanenza dell’immobile, prevalendo l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica. La sanzione pecuniaria per inottemperanza, prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, ha natura ripristinatoria-risarcitoria e rileva al momento dell’accertamento dell’inottemperanza, non a quello di realizzazione dell’abuso.

Il Fatto

Il Comune ha ingiunto la demolizione di un fabbricato, ritenuto abusivo, con determinazione dirigenziale. Ha poi irrogato una sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine. Il destinatario ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia – Palermo, che ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha quindi proposto appello, articolando cinque motivi che ripropongono sostanzialmente le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a.. Pur rilevando la sostanziale riproposizione dei motivi originari, il C.G.A.R.S. osserva che l’atto contiene critiche specifiche alle argomentazioni del TAR e lo ritiene ammissibile.

Nel merito, il primo motivo è respinto. L’ordine di demolizione ha carattere reale e colpisce tutti i soggetti in rapporto con il bene, anche estranei all’abuso. La buona fede del terzo acquirente è esclusa perché l’atto di compravendita richiamava la pendenza della domanda di condono.

Il secondo motivo è infondato: la mera inerzia dell’amministrazione non radica un affidamento legittimo e l’interesse pubblico al ripristino resta prevalente rispetto a situazioni di fatto consolidate. L’appellante non ha allegato comportamenti idonei a ingenerare un affidamento tutelabile.

Quanto alle leggi regionali 78/1976 e 15/1991, il vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di 150 metri dalla battigia ha applicazione immediata erga omnes. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa siciliana e la sentenza della Corte Costituzionale n. 72/2025. Il motivo sulla presunta sanabilità del bene è generico e privo di supporto probatorio.

Infine, la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha natura ripristinatoria-risarcitoria e rileva al momento dell’accertamento dell’inottemperanza. La disposizione era in vigore dal 12 settembre 2014, mentre l’inottemperanza è stata accertata nel 2019. L’appello è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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