Revisione prezzi negli appalti di servizi: diritto riconosciuto anche per il periodo successivo al secondo anno (TAR Puglia n. 504 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti pubblici di servizi a esecuzione periodica o continuativa, il diritto alla revisione dei prezzi previsto dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto ex artt. 1339 e 1419 cod. civ., senza limiti temporali né condizioni di decadenza, spettando all’affidatario per l’intera durata del rapporto. La clausola di revisione prevista dalla convenzione Consip per il secondo anno di attività non esaurisce la pretesa, che permane anche per i periodi successivi. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. comprende sia l’an sia il quantum della pretesa revisionale. Gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto, non già dalla scadenza dei corrispettivi.
Il Fatto
La società affidataria del servizio di pulizia, nell’ambito di una convenzione Consip stipulata nel 2013, aveva aderito all’Ordinativo Principale di Fornitura emesso da un istituto scolastico, seguito da numerosi atti aggiuntivi che prorogavano l’esecuzione fino al 29 febbraio 2020. Nel settembre 2023 la società presentava istanza per ottenere la revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al termine del servizio, ricevendo un diniego da parte dell’amministrazione scolastica.
La società impugnava il diniego dinanzi al TAR, deducendo la sussistenza del diritto alla revisione e la giurisdizione del giudice amministrativo. La questione di giurisdizione era stata sollevata d’ufficio dal Presidente della Sezione, ma il Collegio riteneva di affermarla anche alla luce della recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 4671 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. e l’art. 244 del d.lgs. n. 163/2006. Ha precisato che tale giurisdizione comprende sia le questioni relative all’an della pretesa sia quelle inerenti alla quantificazione, superando il tradizionale riparto basato sulla consistenza della posizione giuridica azionata, in linea con la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite e del Consiglio di Stato.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo composto dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, dalle clausole della convenzione Consip e dal capitolato tecnico. Ha qualificato la revisione prezzi come istituto di natura imperativa, non derogabile in via pattizia, dotato di funzione di riequilibrio contrattuale e di tutela dell’interesse pubblico alla continuità e qualità della prestazione. Ha quindi ritenuto che le clausole contrattuali che prevedevano l’aggiornamento solo dal secondo anno non potessero limitare il diritto alla revisione per i periodi successivi.
Il giudice ha accolto la domanda riconoscendo il diritto alla revisione per l’intero periodo richiesto. Ha invece ridimensionato la pretesa relativa agli interessi moratori, escludendo che potessero decorrere dalla scadenza dei corrispettivi e riconoscendoli solo dalla pubblicazione della sentenza, non essendo configurabile una mora prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale. Le spese di lite sono state compensate per la parziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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