Titolo rilasciato da istituto non accreditato nello Stato d’origine: irrilevante per il riconoscimento in Italia (TAR Lazio n. 12300 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo di studio conseguito all’estero postula che l’istituto che lo ha rilasciato sia non solo autorizzato a operare nel proprio Paese, ma anche accreditato e inserito nel sistema universitario dello Stato d’origine. I titoli rilasciati da istituti privati non riconosciuti né accreditati nello Stato di provenienza non rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione di Lisbona né della Direttiva 2005/36/CE. Le libertà di circolazione del TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello che esso ha nello Stato d’origine. La mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento quando questo abbia carattere vincolato e l’apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto mutare l’esito.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Svizzera presso l’I.S.F.O.A., un ente di formazione privato istituito ai sensi del Codice Civile svizzero, per le classi di concorso AA00 (scuola dell’infanzia) ed EE00 (scuola primaria).
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito rigettava la domanda, rilevando che l’istituto non figurava nell’elenco delle università accreditate dalle autorità elvetiche e non era autorizzato al rilascio di titoli abilitanti all’insegnamento, con conseguente assenza dei presupposti per la valutazione del titolo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. Avverso il diniego, la ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendo plurimi motivi di violazione della normativa nazionale, convenzionale ed europea in materia di riconoscimento dei titoli di formazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dalla Convenzione di Lisbona del 1997, ratificata con legge n. 148/2002. La Convenzione, secondo il giudice, è chiara nel richiedere, ai fini del riconoscimento, che l’istituto di istruzione superiore faccia parte del sistema formativo del Paese di origine e non sia soltanto autorizzato a operare.
Su tale presupposto, la circostanza che l’I.S.F.O.A. appartenesse allo “spazio formativo” elvetico è stata ritenuta irrilevante, difettando l’accreditamento che lo avrebbe reso parte del sistema universitario svizzero. La linea di discrimine, ha precisato il TAR, risiede proprio nell’accreditamento: i titoli rilasciati da istituti non accreditati non hanno lo stesso valore di quelli delle università pubbliche o accreditate. Di conseguenza, il titolo in questione non poteva rientrare nella nozione di “titolo di formazione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), della Direttiva 2005/36/CE.
Quanto alle censure fondate sul diritto dell’Unione, il TAR ha escluso l’applicazione diretta degli artt. 45 e 49 TFUE, atteso che la Svizzera non è membro dell’UE; né risultava dimostrato che la professione di insegnante fosse regolamentata in Svizzera, condizione necessaria per l’operatività della Direttiva grazie agli accordi bilaterali. La fattispecie, inoltre, è stata nettamente distinta da quella esaminata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel dicembre 2022, concernente titoli rilasciati da autorità competenti di Stati membri. Il Collegio ha richiamato la CGUE 20.11.2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui le libertà di circolazione non possono imporre allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello che esso ha nello Stato d’origine.
Infine, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, il TAR ha applicato il principio per cui la mancata comunicazione dei motivi ostativi degrada a vizio non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, trattandosi di provvedimento a carattere vincolato, non essendovi margini per un esito diverso del procedimento. La domanda risarcitoria è stata respinta per assenza di illecito, nesso di causalità e danno.
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Nota della Redazione
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