Inerzia della Questura sul rinnovo del permesso di soggiorno: il TAR ordina di provvedere e reitera l’istruttoria (TAR Puglia n. 471 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia prolungata dell’Amministrazione sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, anche in presenza di una segnalazione in banca dati Schengen, non esime la Questura dal dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La tutela cautelare può essere assicurata ordinando all’Amministrazione di provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni, anche mediante un atto provvisorio o transitorio. La mancata ottemperanza a un ordine istruttorio del giudice amministrativo comporta la reiterazione dell’incombente, con l’espresso avvertimento che il comportamento processuale sarà valutato ai fini della decisione sulle spese di lite.

Il Fatto

Un cittadino nigeriano, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentava istanza di rinnovo del titolo a mezzo di kit postale. Convocato dalla Questura per l’acquisizione della pratica, gli veniva rilasciata la ricevuta di avvenuto deposito della documentazione, senza che il procedimento venisse concluso nei tempi previsti. Dopo due anni di inerzia, il ricorrente inviava una diffida ad adempiere, rimasta anch’essa senza riscontro.

Il ricorrente adiva quindi il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta. Il giudice, rilevata la presenza di una domanda risarcitoria, disponeva la conversione del rito da speciale in ordinario e fissava l’udienza di merito. Con successive istanze, il ricorrente chiedeva misure cautelari per ottenere l’immediato rilascio del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con ordinanza collegiale n. 50 del 14.01.2026, aveva già disposto un incombente istruttorio a carico della Questura, ordinando il deposito di una relazione di chiarimenti sulla vicenda, con particolare riferimento agli eventuali impedimenti al riscontro dell’istanza e all’esito della consultazione con le autorità estere riguardo alla segnalazione in banca dati Schengen.

Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, il Collegio rileva che la relazione di chiarimenti non è stata depositata. Di conseguenza, ritiene la causa non matura per la decisione e dispone la reiterazione dell’ordine istruttorio, concedendo alla Questura un nuovo termine di trenta giorni per adempiere. L’ordinanza contiene l’esplicito ed espresso avvertimento che l’eventuale comportamento processuale inottemperante della resistente sarà valutato ai fini della decisione sulle spese processuali.

Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ritiene che la tutela richiesta possa essere adeguatamente garantita disponendo che l’Amministrazione provveda sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno entro trenta giorni, con qualsiasi provvedimento, anche di natura provvisoria o transitoria, in attesa della definizione del giudizio di merito. L’udienza pubblica già fissata per la trattazione del ricorso viene confermata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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