Insussistenza del periculum in mora per carenza di riferimenti oggettivi al finanziamento IPCEI (TAR Puglia n. 162 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza di sospensione cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., avverso un provvedimento di archiviazione di un’istanza di PAUR, l’interesse pretensivo azionato richiede, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, la deduzione di concrete ragioni di urgenza. Il generico riferimento all’inserimento dell’iniziativa in un programma IPCEI finanziato dalla Commissione Europea non è idoneo a integrare il requisito del periculum in mora, qualora manchino puntuali riferimenti, suscettibili di oggettivo riscontro, ai tempi e alle modalità di erogazione del finanziamento. La reiezione dell’istanza cautelare non preclude alla parte ricorrente di formulare una motivata istanza di prelievo, fondata su puntuali risultanze documentali, per ottenere la fissazione prioritaria della trattazione del merito.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Dirigente del Servizio tutela ambientale e transizione ecologica della Provincia di Lecce ha archiviato l’istanza di PAUR presentata per la realizzazione e l’esercizio di un impianto in configurazione ibrida fotovoltaico/agrivoltaico, di potenza nominale in cc di 19,918 MWp e potenza in immissione in ca di 18,800 MWA, da ubicarsi nel territorio del Comune di Cavallino, con relative opere di connessione alla rete. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Provincia di Lecce e del Comune di Cavallino, costituitisi in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la causa ha ad oggetto interessi pretensivi, con conseguente necessità di verificare la sussistenza di concrete ragioni di urgenza ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare. Il giudice ha escluso che il requisito del periculum in mora possa ritenersi integrato dal generico riferimento all’inserimento dell’impianto nell’ambito di una più ampia iniziativa finanziata “nell’ambito del Programma IPCEI … denominato Hy2Infra ‘Idrogeno 3′”.

Tale richiamo, ad avviso del Collegio, risulta privo di puntuali riferimenti, suscettibili di oggettivo riscontro, in ordine ai tempi e alle modalità di erogazione del finanziamento. La mera allegazione dell’appartenenza a un progetto strategico su larga scala autorizzato dalla Commissione Europea non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’urgenza di una tutela anticipatoria, non essendo stato dedotto alcun elemento concreto da cui desumere il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha conseguentemente respinto l’istanza di tutela cautelare, ma ha espressamente precisato che la società ricorrente potrà formulare una motivata istanza di prelievo, volta a giustificare, sulla base di puntuali risultanze documentali, la fissazione della trattazione del merito della causa con priorità rispetto alle cause più risalenti aventi analogo oggetto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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