Inottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione non costituita (TAR Sicilia n. 779 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora il ricorrente abbia fornito la prova del fatto costitutivo del diritto azionato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., incombe sull’amministrazione intimata l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto medesimo, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ.. L’amministrazione che non si costituisca in giudizio non assolve a tale onere, con la conseguenza che il ricorso per ottemperanza deve essere accolto una volta decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La nomina del Commissario ad acta può essere disposta sin d’ora per l’ipotesi di perdurante inerzia, senza riconoscimento di alcun compenso ove il commissario sia un dirigente della stessa amministrazione debitrice, attesa l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Due sentenze del giudice del lavoro hanno riconosciuto al ricorrente il diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il servizio di insegnamento a tempo determinato prestato in due anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma complessiva di € 1.000,00 oltre accessori.
I titoli, ritualmente notificati e divenuti definitivi, non hanno ricevuto spontanea esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso muovendo dall’accertamento dei presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa del ricorrente risulta infatti fondata su titoli esecutivi ritualmente notificati e passati in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, senza che risulti alcun adempimento da parte del Ministero.
Sul piano probatorio, il Tribunale ha fatto applicazione del principio sancito dall’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Il ricorrente ha assolto al proprio onere, fornendo la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Su tale fatto incombeva dunque sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia del titolo ovvero l’estinzione del diritto. Il Ministero non si è costituito in giudizio e non ha quindi offerto alcuna prova contraria. Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con ordine di integrale esecuzione dei titoli nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il Commissario non avrà diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex lege Pinto e applicabile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da una conforme giurisprudenza amministrativa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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