Vincolo cimiteriale assoluto e condono edilizio: onere probatorio del privato (TAR Sicilia n. 681 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 del r.d. n. 1265/1934, richiamato dall’art. 57 del d.P.R. n. 285/1990, integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, riconducibile all’art. 33 della legge n. 47/1985, che preclude la sanatoria delle opere abusive realizzate nella fascia di rispetto. Ne consegue che il diniego di condono costituisce atto dovuto e vincolato, non richiedendo alcuna valutazione di concreta compatibilità dell’opera con gli interessi tutelati dal vincolo. Spetta al privato che contesti il presupposto localizzativo fornire una prova tecnica seria e verificabile sulla collocazione dell’immobile fuori fascia o sull’esistenza di una deroga legittimamente perfezionata. Sulle istanze relative a manufatti ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale non si forma il silenzio-assenso.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Trapani, ha impugnato la nota con cui il Comune di Trapani ha respinto le domande di condono edilizio presentate nel 1986 dal suo dante causa, ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 37/1985, relative a un fabbricato originato da un laboratorio di lavorazione del marmo e ampliato negli anni cinquanta.
Le istanze erano state corredate dal pagamento dell’oblazione, dalla documentazione tecnica e dall’accatastamento. Dopo richieste di integrazione del 1989 e del 1994, l’Amministrazione è rimasta inerte per oltre trent’anni, adottando il diniego solo nel 2023, notificato nel 2024. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, la formazione del titolo tacito, la lesione dell’affidamento e l’incompatibilità dell’applicazione automatica del vincolo con la disciplina degli interventi sugli edifici esistenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la ragione ostativa del diniego risiede nell’ubicazione dell’immobile nella fascia di inedificabilità cimiteriale. Il vincolo derivante dall’art. 338, comma 1, del r.d. n. 1265/1934 è qualificato come vincolo legale conformativo di inedificabilità assoluta, conoscendo solo le deroghe tipizzate dei commi 4 e 5. Le eccezioni non consentono la sanabilità delle opere abusive: il comma 7, invocato dalla difesa, attiene agli interventi assentibili in via ordinaria sugli edifici esistenti e non opera come norma abilitativa ai fini del condono straordinario, disciplinato dal diverso regime dell’art. 33 della legge n. 47/1985.
Sul piano probatorio, il Tribunale ribadisce che grava sul privato l’onere di provare con elementi oggettivi la collocazione dell’opera fuori fascia, operando con pienezza l’art. 2697 cod. civ. senza il temperamento del metodo acquisitivo, stante la maggiore vicinanza della fonte di prova al proprietario. Nel caso concreto, né le istanze del 1986, né la perizia giurata di parte, né la nota di rinvio della Commissione per il Recupero Edilizio, né l’aerofotogrammetria, né i conteggi volumetrici recano un rilievo planimetrico quotato con il perimetro cimiteriale come base di misurazione. I titoli edilizi risalenti ricostruiscono la storia dell’immobile ma non provano la distanza, né incidono sulla natura ex lege del vincolo. Il presupposto fattuale del diniego resta quindi non validamente contestato.
Sul primo motivo, la Corte osserva che il preavviso di rigetto fu adottato ma indirizzato a soggetto privo di formale titolo rappresentativo e consegnato al ricorrente solo contestualmente alla notifica del diniego. Anche ammessa l’irregolarità, la sua omissione non è automaticamente sanabile ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, ma la violazione dell’art. 10-bis non invalida il provvedimento se il privato non indica gli elementi che avrebbe potuto introdurre nel contraddittorio e in che modo avrebbero inciso sull’esito. Il ricorrente non ha allegato alcun apporto tecnico utile a superare il presupposto localizzativo: il vizio difetta di carattere decisivo.
Quanto al secondo motivo, il silenzio-assenso presuppone non solo il decorso del termine, ma la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali della sanatoria. In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta non si forma alcun titolo tacito, con la conseguenza che il Comune non doveva attivare l’autotutela. Il terzo motivo è infondato perché, una volta accertata la ricadenza in fascia, non è configurabile alcuna valutazione discrezionale di compatibilità: i dinieghi di sanatoria sono atti vincolati e il tempo non può legittimare una situazione abusiva, né radicare un affidamento tutelabile.
Il quarto e il quinto motivo cadono per difetto del presupposto probatorio e tecnico. Le eccezioni del comma 7 sono tipizzate e non tollerano valutazioni elastiche; la presenza di una strada pubblica tra cimitero e costruzione non produce alcun effetto automatico di riduzione, richiedendo la procedura tipizzata. È dirimente il rilievo che, in sede di condono, non è ammessa una sanatoria parziale: non si può scindere l’intervento abusivo per isolare le porzioni astrattamente compatibili con il limite del dieci per cento. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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