Legittima la clausola che esclude dai contributi chi ha contenziosi col Comune (TAR Emilia-Romagna n. 1391 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici che preclude l’ottenimento del beneficio ai soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi con l’amministrazione procedente non è nulla né illegittima. L’art. 12 della legge n. 241/1990, cui si riconnette la valenza di principio generale dell’ordinamento, impone all’amministrazione di predeterminare criteri e modalità per l’erogazione di sovvenzioni e contributi, ma non introduce, fuori dal settore dei contratti pubblici, un principio di tassatività delle cause di esclusione. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo sul criterio predeterminato è ammesso unicamente in caso di palese irragionevolezza, evenienza che non ricorre quando la clausola risponde all’esigenza di evitare che la gestione del procedimento sia condizionata da un precedente contenzioso giudiziale.
Il Fatto
Una società operante nel commercio presentava al Comune tre domande per l’ottenimento di contributi economici correlati alle imposte locali (No Tax Area) per l’annualità 2021, ai sensi dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del 2020. L’amministrazione comunale, all’esito del procedimento, rigettava le istanze in applicazione della clausola contenuta nell’art. 4, primo comma, lett. b), dell’avviso, che precludeva l’ottenimento del contributo ai soggetti che avessero in corso procedimenti contenziosi con il Comune.
La società, risultata parte avversa dell’amministrazione in un giudizio dinanzi al TAR, impugnava il diniego e la clausola presupposta, deducendone la nullità per violazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e dei principi di imparzialità e parità di trattamento, chiedendone la declaratoria di nullità e l’annullamento del provvedimento di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., avendo la ricorrente dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione ai fini risarcitori, conformemente a quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022.
Nel merito, il Collegio ha escluso la violazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990, rilevando che l’amministrazione aveva puntualmente predeterminato criteri e regole per l’erogazione dei contributi, come richiesto dalla disposizione. La clausola impugnata costituiva infatti un auto-vincolo per l’amministrazione, finalizzato a garantire la trasparenza e la par condicio tra i partecipanti, e il provvedimento di rigetto ne aveva fatto coerente applicazione.
Quanto alla dedotta nullità della clausola, il Tribunale ha escluso che il principio di tassatività delle cause di esclusione, proprio del settore dei contratti pubblici, sia traslabile nella diversa materia dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici. In tale ambito, l’art. 12 della legge n. 241/1990 attribuisce all’ampia discrezionalità dell’amministrazione la predeterminazione dei criteri, sicché il sindacato del giudice è ammesso solo in caso di palese irragionevolezza del criterio, non riscontrata nel caso di specie, essendo la clausola giustificata dall’esigenza di non avviare procedimenti la cui gestione potrebbe essere condizionata da un contenzioso pregresso.
Il Collegio ha infine escluso la ricorrenza delle ipotesi di nullità testuale di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990, non essendo la clausola riconducibile ad alcuna delle fattispecie tassativamente previste dalla legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.