La decadenza ex art. 47 cod. nav. è autotutela decadenziale e impone l’obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 445 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui un soggetto chiede all’amministrazione di dichiarare la decadenza di una concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 47 cod. nav. non integra una mera sollecitazione all’esercizio di poteri di autotutela in senso stretto, ma attiva il generale obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990. La decadenza, quale vicenda pubblicistica estintiva di una posizione di vantaggio, si differenzia dall’autotutela demolitoria e revocatoria per la specifica previsione normativa, per la natura del vizio e per il carattere vincolato del potere, una volta accertati i presupposti di cui all’art. 47 cod. nav. Ne consegue che il silenzio serbato sull’istanza è illegittimo e l’amministrazione è tenuta a provvedere, senza vincolo di contenuto, entro il termine assegnato dal giudice.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’area confinante con quella oggetto di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune nel 2008, contestava la destinazione impressa al titolo dalla società subentrante: la concessione, originariamente posta a servizio di una struttura ricettiva mai realizzata, era stata infatti utilizzata per l’esercizio di uno stabilimento balneare, con asserito pregiudizio per la proprietà confinante.

Con istanza del 30 luglio 2024 la ricorrente chiedeva al Comune l’adozione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione ex art. 47 cod. nav. A fronte del mancato riscontro, proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Si costituiva la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, trattandosi di istanza volta a sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela, per i quali non sussisterebbe alcun obbligo a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 dell’11 settembre 2020, secondo cui la decadenza, pur presentando tratti comuni con il genus dell’autotutela, se ne differenzia per la specifica previsione di legge che ne disciplina presupposti ed effetti, per la tipologia del vizio e per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti.

Il Collegio ha quindi ricondotto il potere di cui all’art. 47 cod. nav. alla categoria dell’autotutela decadenziale, distinta dall’autotutela in senso stretto: esso non implica un intervento demolitorio su un provvedimento originariamente illegittimo né una rivalutazione del pubblico interesse, ma individua ipotesi relative a vicende successive al rilascio del titolo, limitandosi la discrezionalità dell’amministrazione alla valutazione della sufficiente gravità dei fatti accertati. In tal senso il TAR ha richiamato anche Cons. Stato, Sez. VII, n. 7585 del 7 agosto 2023.

Trattandosi di fattispecie di autotutela decadenziale e non di poteri puramente discrezionali, l’amministrazione non può ritenersi sottratta all’obbligo di conclusione del procedimento. L’istanza presentata dalla ricorrente era peraltro circostanziata e sorretta da un concreto interesse, atteso il lamentato pregiudizio derivante dall’utilizzo improprio della concessione: l’amministrazione era quindi tenuta a riscontrarla con un provvedimento espresso, valutando la fondatezza delle contestazioni.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio e condanna del Comune ad adottare un provvedimento conclusivo espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza vincolo di contenuto. Il TAR ha infine riservato la nomina del commissario ad acta a una successiva istanza della ricorrente, per il caso di persistente inadempimento, e ha compensato le spese di lite per la peculiarità delle questioni interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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