Ottemperanza al giudicato e legittimazione esclusiva del difensore antistatario (TAR Lombardia n. 1045 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, il difensore distrattario delle spese processuali ai sensi dell’art. 93 c.p.c. è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere il pagamento della somma liquidata a suo favore. Il provvedimento di distrazione instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo, distinto da quello intercorrente tra le parti del giudizio, che si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Ne consegue che il difensore può intimare precetto ed esperire l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, senza che l’amministrazione abbia adempiuto neppure parzialmente, il ricorso per ottemperanza è fondato e va nominato il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

Con sentenza n. 574/2024, depositata il 10 luglio 2024, il Tribunale di Monza, sezione Lavoro, ha condannato il Ministero resistente ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Il giudice civile ha altresì condannato il Ministero al rimborso delle spese di lite, liquidandole in favore del difensore che si era dichiarato antistatario.

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza a tale sentenza, al fine di conseguire il pagamento delle somme dovute. Il difensore ha agito anche in proprio, quale procuratore antistatario nel giudizio civile, per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate a suo favore.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la questione della legittimazione attiva del difensore che agisca in proprio. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale, il Collegio osserva che per effetto della distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, il quale si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore.

Da tale ricostruzione deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Collegio richiama sul punto alcune pronunce, tra cui Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010, nonché diversi precedenti dei tribunali amministrativi.

Nel merito, il Tribunale rileva che rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e notificato ritualmente anche in proprio al difensore, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione prodotta palesa che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

Il Ministero resistente, pur costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum. Il ricorso è dunque fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.

Al Ministero viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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