Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e notifica alla controparte (TAR Puglia n. 390 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e notificata alla controparte entro il termine di cui all’art. 84, co. 3, cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio dichiara l’estinzione senza pronuncia sulle spese quando l’amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato il decreto del Direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento che approvava la revisione della graduatoria degli ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2025-2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente aveva depositato in giudizio copia dell’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, unitamente alla ricevuta di notifica dell’atto all’amministrazione intimata, effettuata correttamente a mezzo PEC in data 17.12.2025.
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione, ravvisando che la notifica dell’atto di rinuncia alla controparte era avvenuta entro il termine fissato dall’art. 84, co. 3, cod. proc. amm. e che la controparte non aveva manifestato opposizione.
Pertanto, il Collegio ha dichiarato il giudizio estinto per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) e dell’art. 84, co. 1 e 3, cod. proc. amm. La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione ha comportato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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