La contraddittorietà della valutazione tecnica rende illegittimo il diniego di agevolazione per le imprese energivore (TAR Lazio n. 14558 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che nega un’agevolazione all’esito di un controllo documentale sulla diagnosi energetica è illegittimo per contraddittorietà motivazionale quando la premessa — riconosciuto raggiungimento delle percentuali di monitoraggio previste dalle Linee Guida dell’amministrazione — contraddica la conclusione di non adeguatezza e non rappresentatività del piano, senza che sia esplicitato il passaggio tecnico intermedio. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica può estendersi ai profili di palese illogicità e di sufficienza intrinseca della motivazione, senza invasione del merito. Gli argomenti difensivi successivi non valgono come integrazione postuma della motivazione. Il vizio che inficia una delle componenti di un giudizio tecnico unitario e complessivo determina l’annullamento dell’intero provvedimento, ove le singole criticità non siano state qualificate come autonomamente sufficienti.
Il Fatto
La società, attiva nel settore del riciclo e recupero di materiali di scarto, aveva presentato domanda di iscrizione all’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2024, caricando sulla piattaforma di ENEA la propria diagnosi energetica. L’impresa risultava iscritta per l’intera annualità, ma veniva selezionata per i controlli documentali sul campione del 3% delle imprese. All’esito delle verifiche, ENEA concludeva per la non conformità della diagnosi all’art. 8 del D.Lgs. n. 102/2014, sulla base di tre criticità, e CSEA adottava il diniego definitivo con conseguente esclusione dal meccanismo agevolativo e richiesta di restituzione degli importi percepiti. L’istanza di autotutela veniva rigettata e la società impugnava gli atti, chiedendo anche la rimessione alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, nella parte in cui censurano la contraddittorietà e l’insufficienza motivazionale della valutazione relativa al piano di monitoraggio dei consumi energetici. La comunicazione di ENEA presenta un’insanabile contraddizione interna: da un lato dà atto che le campagne di misura svolte consentono di raggiungere le percentuali di monitoraggio previste dalle proprie Linee Guida nelle aree soggette ad obbligo; dall’altro conclude che la durata settimanale del monitoraggio rende il piano non adeguato né rappresentativo.
La motivazione non spiega perché il raggiungimento delle percentuali non valga a rendere il piano adeguato ai fini dei criteri minimi dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 102/2014, che richiedono audit “proporzionati e sufficientemente rappresentativi”. Il giudizio di non conformità si fonda sulla sola durata delle campagne, senza che emerga la ragione tecnica per cui tale durata renderebbe i dati non rappresentativi dei consumi dell’intero anno, pur a fronte del riconosciuto raggiungimento delle soglie. La contraddizione è in re ipsa e il provvedimento non rende percepibile il nesso logico tra premessa e conclusione, con un difetto di motivazione che inficia la legittimità dell’atto anche ove la valutazione involga profili di discrezionalità tecnica.
Il Collegio richiama il principio, già affermato dalla stessa Sezione, per cui quando l’amministrazione predetermina con propri atti i criteri dell’attività di verifica, gli esiti devono risultare coerenti con i criteri enunciati, pena la violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e la lesione dell’affidamento del privato (richiamo a precedente della stessa Sezione). Gli argomenti svolti dalle amministrazioni resistenti in memoria non possono valere come integrazione postuma della motivazione (richiamo a precedenti del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa).
Il vizio motivazionale inficia l’intero giudizio di non conformità: le tre criticità sono state formulate in un’unica valutazione, conclusa dalla formula “si conferma la non conformità”, senza che alle residue criticità sia stata attribuita efficacia ostativa autonoma. Il principio secondo cui l’atto negativo sorretto da una pluralità di ragioni autonomamente sufficienti resiste all’annullamento presuppone che l’amministrazione abbia qualificato le singole ragioni come autosufficienti, presupposto non ricorrente nella specie. Il Collegio ha quindi annullato il diniego, la comunicazione di ENEA e l’Elenco nella parte in cui dispone l’esclusione.
È stato ordinato a ENEA di rinnovare la valutazione tecnica e a CSEA di adottare la conseguente determinazione entro novanta giorni, con l’obbligo di esplicitare — ove intenda confermare la non conformità — le specifiche ragioni per cui il piano sarebbe da ritenere non rappresentativo. L’annullamento per vizio motivazionale non integra un giudizio di spettanza sulla pretesa sostanziale e non comporta l’automatica attribuzione del beneficio. Restano assorbiti gli altri motivi, comprese le censure sui Chiarimenti MISE 2016, sul regime sanzionatorio e le questioni di costituzionalità e compatibilità eurounitaria. Spese compensate per la complessità tecnica della controversia.
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Nota della Redazione
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