Fallimento: l’eccezione revocatoria contro il credito insinuato è ammissibile anche tra fallimenti (Cass. 16965/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 16965 del 30 maggio 2026 (R.G.N. 16853/2020) — Presidente Alberto Pazzi, Relatore Roberto Amatore.
Il principio di diritto
A differenza della domanda revocatoria svolta in via principale da un fallimento contro altro fallimento e rivolta al recupero di un bene all’attivo del debitore poi fallito — per la quale è pacifica l’inammissibilità (Cass., Sez. U., n. 12476/2020) — in sede di verifica dei crediti (e di successiva opposizione allo stato passivo), al creditore ipotecario che agisce per l’insinuazione del proprio credito prelazionario, e che dopo la domanda è stato dichiarato fallito, ben può essere opposta dalla curatela l’eccezione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 4, l. fall.: tale eccezione è diretta semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria avversaria e non viola il principio di “cristallizzazione” del passivo determinato dalla dichiarazione di fallimento del creditore.
Il fatto
Una società in concordato preventivo e liquidazione si insinuava al passivo del fallimento di un’altra società, chiedendo il riconoscimento del privilegio ipotecario per il proprio credito (in virtù di un’ipoteca iscritta poco prima). Pochi giorni dopo la domanda, la stessa società creditrice veniva a sua volta dichiarata fallita. Il curatore del fallimento debitore sollevava in via breve l’eccezione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 4, l. fall. (ipoteca iscritta nel periodo sospetto), e il giudice delegato ammetteva il credito ma in chirografo, escludendo il privilegio. Il Fallimento della società creditrice proponeva opposizione allo stato passivo, eccependo l’inammissibilità dell’eccezione revocatoria contro un fallimento (per la cristallizzazione del passivo). Il Tribunale di Pistoia rigettava; il Fallimento ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. Riconosce fondato un solo profilo: la contestazione sull’ammissibilità dell’eccezione revocatoria proposta in via breve non è soggetta ai limiti decadenziali dell’art. 99 l. fall., trattandosi di mera difesa. Nel resto le censure sono infondate. Le Sezioni Unite (sent. n. 12476/2020) hanno affermato l’inammissibilità dell’azione revocatoria tra fallimenti perché, essendo azione costitutiva, contrasterebbe con la cristallizzazione dell’attivo e sottrarrebbe il bene alla garanzia dei creditori; ma i creditori dell’alienante (e per essi il curatore) restano tutelati potendo insinuarsi al passivo dell’acquirente per il valore del bene. Qui, però, non si tratta di un’azione volta a recuperare un bene all’attivo, bensì di un’eccezione che si limita a paralizzare la pretesa creditoria, incidendo solo sulla natura del credito insinuato (da privilegiato a chirografo) attraverso la declaratoria di inefficacia della prelazione ipotecaria.
L’eccezione revocatoria in via breve, infatti, non recupera nulla alla garanzia patrimoniale del fallimento eccipiente, ma neutralizza soltanto il riconoscimento del privilegio richiesto dalla controparte. Non vi è quindi alcuna violazione del principio di cristallizzazione del passivo, che impedisce l’esercizio dell’azione costitutiva ma non anche la difesa in sede di verifica del credito. La tesi del ricorrente — secondo cui il patrimonio del fallito diverrebbe intangibile da ogni pretesa di terzi formatasi dopo la dichiarazione di fallimento — non è condivisibile. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.
Implicazioni pratiche
La pronuncia distingue nettamente due situazioni spesso confuse: l’azione revocatoria tra fallimenti — inammissibile per la cristallizzazione dell’attivo — e l’eccezione revocatoria opposta dalla curatela in sede di verifica del passivo. La seconda è ammissibile perché non mira a recuperare un bene, ma solo a respingere o ridimensionare la domanda di insinuazione, degradando il credito da privilegiato a chirografario. Per chi assiste una curatela, l’eccezione revocatoria ex art. 67 l. fall. resta quindi un’arma difensiva utilizzabile anche quando il creditore che chiede l’ammissione sia a sua volta fallito, senza incorrere nel divieto sancito dalle Sezioni Unite per l’azione.
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