Dividendi e Direttiva madre-figlia: l’esenzione da ritenuta si nega solo con la prova dell’abuso, che spetta al fisco (Cass. trib. 17347/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 17347/2026, pubblicata il 1° giugno 2026 (R.G.N. 21940/2018), udienza camerale dell’8 maggio 2026 — Presidente Gian Paolo Macagno, Relatore Federico Lume.

Il principio di diritto

In tema di ritenuta sui dividendi in uscita e di esenzione ai sensi della Direttiva madre-figlia (art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973), la clausola del “beneficiario effettivo” non è prevista da tale direttiva, ma il divieto di abuso del diritto è principio generale immanente dell’ordinamento dell’Unione: l’esenzione va negata solo in presenza di una pratica abusiva o fraudolenta, la cui prova — fatta di circostanze oggettive e di un elemento soggettivo (creazione artificiosa delle condizioni per il vantaggio fiscale) — grava sull’amministrazione finanziaria. L’assoggettamento a imposta nello Stato UE di residenza della società madre non implica che le imposte siano state effettivamente pagate.

Il fatto

Una società olandese aveva chiesto il rimborso della ritenuta del 27% operata sui dividendi distribuiti dalla partecipata italiana, invocando l’esenzione ex art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973 (Direttiva madre-figlia). La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione regionale dell’Abruzzo, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, aveva negato l’esenzione, ritenendo la società un soggetto fittizio (conduit) interposto per convogliare redditi verso Stati a bassa tassazione, non beneficiario effettivo, e non provata la tassazione dei dividendi in Olanda. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La motivazione

I motivi sono fondati. La Direttiva madre-figlia mira alla neutralità delle distribuzioni di utili tra società collegate nell’Unione ed elimina la doppia imposizione economica; non contempla la clausola del beneficiario effettivo (propria della Direttiva interessi-royalties). Tuttavia, secondo la Corte di giustizia UE (sentenze “danesi” del 26 febbraio 2019, cause C-116/16 e C-117/16), il divieto di abuso è principio generale: i benefici della direttiva vanno negati in caso di frode o abuso anche senza norme interne o convenzionali, e la relativa prova spetta all’amministrazione. L’abuso richiede circostanze oggettive (l’obiettivo della normativa non conseguito nonostante il rispetto formale) e un elemento soggettivo; sono indizi di costruzione artificiosa il ritrasferimento pressoché integrale dei dividendi a entità extra-UE, l’assenza di attività economica effettiva e del potere di disporre dei dividendi. La sola gestione di partecipazioni (holding) non è di per sé costruzione artificiosa (CGUE Deister Holding).

La CTR ha reso una motivazione non pienamente comprensibile: ha elencato collegamenti societari e adombrato un’esterovestizione, ma non ha verificato lo svolgimento di un’attività reale né la disponibilità dei dividendi in capo alla società (che aveva allegato l’assenza di flussi in uscita e di obblighi di ritrasferimento), non ha indicato un diverso beneficiario effettivo e ha dato rilievo contraddittorio alla residenza olandese pur ammettendone la possibile legittimità. È fondato anche il motivo sulla tassazione: l’assoggettamento a imposta della società residente in uno Stato UE non implica l’effettivo pagamento delle imposte (Cass. n. 27646/2023; n. 13845/2021), essendo soggetta a imposizione solo la produzione del reddito e non la sua distribuzione. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Per negare l’esenzione da ritenuta sui dividendi infragruppo non basta evocare collegamenti societari o una sede “di comodo”: occorre la prova di una pratica abusiva, e questa prova — oggettiva e soggettiva — spetta al fisco. La società madre deve provare le condizioni oggettive della direttiva, ma non l’assenza di abuso.

L’indagine sul beneficiario effettivo passa per tre test — attività economica effettiva, disponibilità dei dividendi, ragioni dell’interposizione: il giudice deve verificarli in concreto. La mera qualità di holding di partecipazioni non trasforma la società in una costruzione artificiosa.

Sul requisito dell’assoggettamento a imposta, conta la soggezione al tributo nello Stato UE di residenza, non il pagamento effettivo: pretendere la prova di un esborso a titolo d’imposta contrasta con la ratio della direttiva, che colpisce la produzione del reddito e non la sua distribuzione.

Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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