Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sopravvive alla risoluzione del concordato fallimentare come garanzia atipica (Cass. civ. Sez. 1 n. 7059 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordato fallimentare, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprio immobile ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., per il buon esito della procedura, integra una garanzia atipica cui si applica l’art. 140, comma 3, l.fall. Esso ha la funzione di assicurare la serietà dell’impegno assunto e di evitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferendo a carico del proponente il rischio della mancata attuazione della proposta. Ne consegue che la risoluzione del concordato non determina lo scioglimento del vincolo, che resta acquisito a vantaggio dei creditori anteriori per le somme loro ancora dovute.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di fallimento, un terzo proponente formulava una proposta di concordato fallimentare prevedendo il pagamento di una somma di danaro ai creditori, garantito mediante l’istituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su un proprio immobile. A seguito dell’omologazione, il proponente non adempiva all’obbligazione pecuniaria assunta nei tempi stabiliti e i creditori instavano per la risoluzione del concordato, ottenuta dal Tribunale con la conseguente riapertura del fallimento. Il Tribunale rigettava altresì l’istanza del terzo volta a ottenere la liberazione del cespite vincolato.
La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo che la risoluzione del concordato comportasse l’effetto retroattivo di cui all’art. 1458 c.c. e ritenendo la nozione di garanzie di cui all’art. 140 l.fall. di ampia portata, idonea a ricomprendere il vincolo di destinazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, volta a contestare l’interpretazione del contenuto della proposta concordataria e del decreto di omologazione resa dai giudici di merito. Il Collegio ha ribadito che la proposta di concordato si cristallizza nel contenuto decisorio del decreto di omologa, che costituisce la “lex specialis del sinallagma concordatario” e non può ricevere integrazioni o modifiche da parte degli organi della procedura.
Nel merito, la Corte ha escluso che dagli atti emergesse la configurazione della vendita dell’immobile come obbligazione “alternativa” alla messa a disposizione della somma, apparendo la vendita semmai lo strumento per acquisire la disponibilità della somma stessa. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo per incompatibilità della censura di motivazione apparente con gli errores in iudicando contestualmente dedotti.
Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto la censura infondata, valorizzando la funzione delle garanzie nel concordato fallimentare quale strumento per assicurare la serietà della proposta e la tutela del ceto creditorio. Richiamando il principio di solidarietà, ha evidenziato che l’art. 140, comma 3, l.fall. sancisce la sopravvivenza delle garanzie in senso tecnico, nozione da intendere in senso ampio e funzionale, tale da includere anche gli strumenti atipici che perseguono la medesima finalità.
La Corte ha quindi assimilato il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. alla cauzione, qualificata come garanzia reale atipica, rilevando come sia espressione della funzionalizzazione di un bene al raggiungimento di uno scopo, in modo analogo all’ipoteca. Ha concluso che, se la risoluzione comportasse lo scioglimento del vincolo, verrebbe meno ogni garanzia di serietà della proposta, con traslazione del rischio della mancata attuazione del concordato proprio sui creditori a favore dei quali la garanzia era stata prestata per catturarne il consenso.
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Nota della Redazione
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