Revocatoria fallimentare di pagamento: tassazione proporzionale in misura del 3% (Cass. civ. Sez. 5 n. 1336 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accoglie l’azione revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito nel periodo sospetto è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non alla misura fissa di cui alla successiva lett. e). Tali disposizioni sono legate da rapporto di genere a specie, con la conseguenza che l’ipotesi speciale della lett. e) è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti. La pronuncia di revocatoria, infatti, non determina alcuna caducazione dell’atto impugnato, che rimane valido ma inefficace in via relativa nei confronti della procedura, e la condanna alle restituzioni non ripristina la situazione anteriore, ma realizza un trasferimento di ricchezza in favore del Fallimento.
Il Fatto
La Curatela del Fallimento di una società aveva agito con azione revocatoria fallimentare nei confronti di una fornitrice, ottenendo dal Tribunale la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati dalla fallita nel periodo sospetto e la condanna della controparte alla restituzione delle somme. In sede di registrazione della sentenza, l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3%.
La società aveva impugnato l’avviso di liquidazione, ottenendo l’annullamento in primo grado, confermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che aveva assimilato la pronuncia di revocatoria alle sentenze di nullità, annullamento o risoluzione contrattuale, con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando l’interpretazione accolta dai giudici d’appello. Nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro, l’art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, prevede l’aliquota proporzionale per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, mentre la lett. e) riserva la misura fissa ai provvedimenti che dichiarano nullità o annullamento di un atto, ancorché con condanna restitutoria, o risoluzione contrattuale.
Secondo la Suprema Corte, tra le due disposizioni sussiste un rapporto di genere a specie: la lett. b) costituisce la regola generale, mentre la lett. e) ha carattere speciale, sottoponendo a diversa disciplina fattispecie che altrimenti ricadrebbero nella previsione generale. Ne consegue che le ipotesi di cui alla lett. e) sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica od estensiva.
La pronuncia che accoglie la revocatoria fallimentare di un pagamento presenta contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento: essa, infatti, non opera alcuna caducazione dell’atto impugnato, che resta in vita sia pure privo di efficacia nei confronti della procedura concorsuale. La condanna alla restituzione, inoltre, non integra un ripristino della situazione patrimoniale anteriore, ma determina un trasferimento di ricchezza in favore del Fallimento, che vede incrementata la massa attiva con il recupero di beni che ne erano precedentemente assenti.
La Corte richiama il proprio orientamento consolidato, ribadito da numerosi precedenti, e chiarisce la non pertinenza del diverso principio affermato con riguardo alla revocatoria di un contratto di compravendita immobiliare, ipotesi nella quale la sentenza non spiega effetti traslativi e si limita a rendere l’atto inopponibile ai creditori. Nel caso di specie, invece, la sentenza è soggetta ad aliquota proporzionale e il ricorso originario del Fallimento va rigettato, con condanna alle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Nota della Redazione
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