Proroga contratti pubblici e canone ponte da negoziare ex art. 55 c.p.a. (TAR Puglia n. 138 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga di un contratto di appalto di servizi, disposta in attesa dell’espletamento della procedura di gara, non può avere come parametro il corrispettivo previsto dall’originario contratto, ma deve costituire oggetto di specifica negoziazione tra le parti. Quando gli interessi dedotti in giudizio sono di natura essenzialmente patrimoniale, la tutela cautelare è adeguatamente assicurata dalla sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con conseguente fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso.

Il Fatto

La società, aggiudicataria di un servizio di logistica presso l’Azienda Sanitaria Locale, impugnava la comunicazione di diffida a proseguire in proroga il servizio e la successiva nota con cui l’Amministrazione preannunciava l’affidamento del servizio in favore della stessa ricorrente sino al 30.6.2026, contestando la mancanza dei presupposti di legge per l’attivazione dello strumento della proroga.

Nelle more, l’Amministrazione disponeva l’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 in favore del Consorzio, per la prosecuzione del servizio, con un nuovo canone determinato all’esito della procedura negoziata. La società ricorrente continuava a svolgere il servizio senza percepire il compenso stabilito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel valutare la domanda cautelare, ha richiamato il proprio precedente decreto con cui aveva già osservato che il corrispettivo per la prestazione resa dalla ricorrente non può avere a parametro l’importo dell’originario contratto, ma deve formare oggetto di specifica negoziazione tra le parti.

Con la deliberazione intervenuta, l’Amministrazione ha disposto l’aggiudicazione della procedura ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023 in favore della ricorrente, per la prosecuzione del servizio per sei mesi, stabilendo un nuovo canone. La società, tuttavia, non ha ancora stipulato il contratto e non percepisce il compenso.

Il Collegio ha ritenuto che, essendo coinvolti interessi di natura essenzialmente patrimoniale, le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

In accoglimento dell’istanza, il TAR ha fissato l’udienza pubblica del 30.9.2026 per la trattazione di merito del ricorso, compensando le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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