La direttiva di Giunta non vincola il dirigente sugli oneri di rimozione del manufatto (TAR Puglia n. 371 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In base al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione, gli atti di indirizzo della Giunta comunale non vincolano il dirigente nell’adozione degli atti gestionali di attuazione. Il dirigente conserva il potere di adeguare la direttiva agli aspetti tecnici e di dettaglio, anche discostandosene, quando l’indicazione politica si ponga in contrasto con la normativa vigente o con i vincoli di spesa. L’obbligo di rimozione delle opere installate dal concessionario uscente e di riconsegna dell’area nello stato originario, previsto dal regolamento comunale, fonda direttamente l’ordine di sgombero del manufatto.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nel 2013 alla precedente titolare di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico nella Villa comunale di Fasano, aveva comunicato nel 2019 l’impossibilità di riaprire il chiosco-bar. Il Comune, rilevata la scadenza dell’autorizzazione quinquennale, aveva invitato la società a rimuovere la struttura. Nelle more del giudizio avverso tale determinazione, la Giunta comunale aveva adottato una delibera di indirizzo per l’affidamento in concessione dell’area, prevedendo che le spese di smaltimento del vecchio manufatto restassero a carico del nuovo concessionario. Il dirigente, con la determinazione impugnata, aveva invece disposto che tali oneri gravassero sul vecchio gestore. La società aveva quindi chiesto l’annullamento degli atti, deducendo la violazione degli indirizzi giuntali e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’inutilizzabilità processuale della memoria depositata dal Comune, in quanto tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., richiamando la giurisprudenza conforme. Nel merito, ha ritenuto il ricorso infondato.
La sentenza ricostruisce il rapporto tra atti di indirizzo politico e atti di gestione alla luce del TUEL e del principio di separazione delle funzioni. La Giunta, quale organo di governo, adotta gli indirizzi che i dirigenti devono attuare, ma a questi ultimi è riservata la responsabilità della gestione amministrativa. La direttiva giuntale che imputava al nuovo concessionario le spese di smaltimento non poteva pertanto ritenersi vincolante.
Il Collegio rileva che l’obbligo di rimozione del manufatto a carico del gestore uscente trovava già fondamento nella determinazione dirigenziale n. 799 del 2020, mai impugnata, e soprattutto nelle disposizioni regolamentari comunali. Il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico, richiamato anche nell’ordinanza cautelare resa nel giudizio parallelo, stabiliva espressamente che il concessionario è tenuto a eseguire a propria cura e spese la rimozione delle opere installate e a riconsegnare l’area nello stato originario. La scadenza della concessione rendeva l’occupazione abusiva, legittimando l’ente a richiedere lo sgombero.
Il dirigente, nell’adottare l’atto gestionale, può intervenire sugli aspetti tecnici e di dettaglio della direttiva, adeguandola quando essa si ponga in contrasto con la normativa o non rispetti i vincoli di spesa. Nel caso di specie, la modifica dell’indicazione giuntale era conforme al quadro regolamentare e alle esigenze di corretta gestione contabile dell’ente. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della tardività delle difese comunali.
Nota della Redazione
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