Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso per l’esecuzione del giudicato sul beneficio ex art. 1, comma 121, L. 107/2015 (TAR Marche n. 776 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la formazione del giudicato e decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, deve dichiarare l’inottemperanza e condannare l’Amministrazione a dare esecuzione al titolo, senza che rilevi l’eventuale costituzione in giudizio della stessa, laddove questa non opponga alcuna concreta ragione contraria alla spettanza della pretesa. La mancata esecuzione del giudicato, in assenza di contestazioni, integra i presupposti per l’accoglimento della domanda. La condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza non è esclusa dalla natura formale della costituzione, ma consegue all’accertato inadempimento al momento della proposizione del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme per gli anni scolastici di riferimento. A fronte della mancata esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, deducendo l’inadempimento del giudicato.
Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria formale, senza opporre alcuna eccezione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando come l’Amministrazione, costituendosi solo formalmente, non avesse opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Tale comportamento è stato valutato come conferma dell’inerzia nell’esecuzione del giudicato, con conseguente accoglimento della domanda e dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte.
Il Collegio ha disposto l’assegnazione del termine di trenta giorni per l’adempimento, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione, e ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per il caso di ulteriore inerzia.
La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è stata invece rigettata, non ravvisandosi motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario.
Quanto alle spese, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione alla rifusione, in considerazione dell’accertato inadempimento al momento della proposizione del ricorso, richiamando il principio di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
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Nota della Redazione
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