Stazioni radio base compatibili con ogni destinazione urbanistica (TAR Lombardia n. 4057 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ai sensi dell’art. 43, quarto comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e risultano pertanto compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Ne consegue il divieto per le amministrazioni preposte al governo del territorio di introdurre divieti generalizzati che impediscano la localizzazione delle stazioni radio base in alcune zone del territorio comunale. La sussistenza di vincoli di natura paesaggistica o l’inserimento dell’area in una rete ecologica non costituiscono elementi di per sé ostativi, imponendo una valutazione concreta caso per caso del pregiudizio all’interesse tutelato.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, presentava al SUAP associato e al Comune un’istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base. Il Comune dichiarava la manifesta irricevibilità e improcedibilità dell’istanza, ritenendo l’installazione incompatibile con le previsioni del PGT e del PTCP, e il SUAP respingeva conseguentemente l’istanza.
La società impugnava i provvedimenti, deducendo in via principale l’illegittimità dell’atto per contraddittorietà e carenza motivazionale e, in via subordinata, l’illegittimità del diniego in ragione della natura delle stazioni radio base, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Si costituivano in giudizio la Provincia e la Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato i primi tre motivi di ricorso, relativi alla contraddittorietà e al difetto di motivazione del provvedimento comunale, ritenendoli infondati: dalla motivazione emergeva chiaramente la volontà dell’Amministrazione di applicare l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990 in forma semplificata, senza alcuna contraddizione tra le ragioni indicate.
È stato invece accolto il quarto motivo, relativo alla natura delle stazioni radio base. Il Collegio ha richiamato l’art. 43, quarto comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, che assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, e ha conseguentemente affermato che tali infrastrutture sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, con conseguente divieto per le amministrazioni di introdurre divieti generalizzati alla loro localizzazione.
Con specifico riferimento ai vincoli di natura paesaggistica, la Sezione ha ribadito che la loro sussistenza non è di per sé ostativa alla localizzazione dell’impianto, richiedendosi una valutazione concreta del pregiudizio all’interesse tutelato. Tale conclusione è stata confermata dalla stessa Provincia, che ha riconosciuto come l’inserimento dell’area nella rete ecologica provinciale non costituisca elemento di per sé ostativo, potendo l’impianto essere ubicato in qualsiasi parte del territorio comunale, con verifica caso per caso della compatibilità con il PTCP.
Alla luce di tali premesse, il Collegio ha ritenuto illegittima la decisione del Comune, fondata sulla ritenuta incompatibilità dell’impianto con le norme di PGT e PTCP, e ha accolto il ricorso con annullamento dei provvedimenti impugnati. Il rilievo concernente la carenza di documentazione, non integrando la motivazione dell’atto, è stato ritenuto irrilevante. La particolarità della situazione ha giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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