L’inidoneità dell’area non può equivalere a un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER (TAR Sardegna n. 325 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica talune aree come non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili determina l’illegittimità del provvedimento che, in applicazione di tale norma, dichiara l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione già presentata. L’inidoneità di un’area, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto, dovendo la fattibilità del progetto essere verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi. La sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma applicata dall’Amministrazione comporta l’accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna la nota con cui l’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente aveva disposto la sospensione del procedimento per il rilascio del provvedimento ambientale unico regionale (PAUR) relativo a un progetto agrivoltaico, nonché i successivi atti di riavvio e, infine, il provvedimento di improcedibilità e archiviazione dell’istanza, adottato in applicazione dell’art. 1, comma 5, della legge regionale Sardegna n. 20/2024, per la ricaduta del progetto in più aree qualificate come non idonee. La ricorrente ha contestato la legittimità costituzionale della normativa regionale, chiedendone la rimessione alla Corte costituzionale ovvero la disapplicazione per contrasto con la disciplina euro-unitaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, relativo all’interpretazione dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, rilevando che la tesi della ricorrente, secondo cui la norma si applicherebbe solo agli impianti già autorizzati e non ai procedimenti in corso, contrasta con il tenore testuale e sistematico della disciplina regionale, che manifestava l’intento di sospendere anche i procedimenti autorizzativi.
Tuttavia, ha accolto la censura di illegittimità costituzionale della medesima norma, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 28/2025 che ne ha dichiarato l’illegittimità per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE, al regolamento n. 2021/1119/UE e al d.lgs. n. 199/2021. In particolare, la Consulta ha evidenziato che il divieto per diciotto mesi di realizzare impianti FER viola i principi fondamentali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e il divieto di introdurre moratorie.
Ha quindi accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., essendo stato adottato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale. Il primo ricorso per motivi aggiunti, avverso la nota di riavvio del procedimento, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di lesività.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024, chiarendo che l’inidoneità dell’area non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. La non idoneità non può quindi determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza, ma richiede che la fattibilità del progetto venga verificata in concreto, senza automatismi. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato e l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento.
Nota della Redazione
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