Reciproche domande di risoluzione: il contratto si scioglie senza colpa, con effetti dall’ultima domanda (Cass. 16917/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 16917 del 29 maggio 2026 (R.G.N. 7437/2023) — Presidente Milena Falaschi, Relatore Dario Cavallari.
I principi di diritto
“In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell’altra, il giudice che accerti l’inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.”
“In tema di contratto preliminare di vendita immobiliare, la risoluzione dello stesso in ragione della proposizione di reciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, poi respinte dal giudice, decorre dal momento dell’introduzione dell’ultima di queste, dovendosi ritenere il requisito della forma scritta rispettato in ragione della presentazione di tali domande con le modalità previste in ambito processuale.”
Il fatto
Da un preliminare di compravendita immobiliare del 1989 nasceva una lite ultra-trentennale, con più passaggi in Cassazione. Il promittente venditore agiva per l’inadempimento del promissario acquirente e la restituzione del bene; l’acquirente chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento del venditore. Nei vari gradi entrambe le domande di risoluzione per colpa venivano respinte. Da ultimo, riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma dichiarava risolto il contratto “senza colpa di entrambe le parti”, condannava l’acquirente a restituire l’immobile e il venditore a pagare una somma. Gli acquirenti ricorrevano per cassazione con tre motivi.
La motivazione
I primi due motivi — che contestano la risoluzione senza colpa e invocano la necessità della forma scritta per il mutuo dissenso — sono infondati. In presenza di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, se il giudice esclude addebiti specifici a carico di ciascuna parte non può pronunciare la risoluzione per colpa, ma deve comunque dichiarare risolto il contratto ex art. 1453, comma 2, c.c., essendo le due contrapposte volontà dirette allo stesso scopo di sciogliere il rapporto (senza che ciò configuri un mutuo consenso negoziale). Non vi è ultra petita: il giudice attribuisce un bene della vita omogeneo, seppur ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Il requisito della forma scritta è soddisfatto dalla presentazione delle domande in sede processuale.
Il terzo motivo è invece fondato nei limiti indicati. Pur esclusa la risoluzione per inadempimento, resta dovuta la somma parametrata ai canoni di locazione per il ritardo nell’obbligo restitutorio sorto con la risoluzione. Quanto alla decorrenza, la risoluzione per mutuo dissenso ha efficacia ex nunc e non può retroagire alla stipula del preliminare né attendere il passaggio in giudicato: il momento rilevante è l’incontro delle volontà risolutorie, ciòè la proposizione della domanda riconvenzionale. La Corte cassa con rinvio perché il giudice di merito aveva erroneamente computato l’importo dalla consegna del bene (1991), anziché dalla riconvenzionale, sino alla restituzione.
Implicazioni pratiche
Quando entrambe le parti chiedono la risoluzione per inadempimento reciproco e nessun addebito specifico viene provato, il contratto si scioglie ugualmente, ma senza colpa: nessuna delle due ottiene la risoluzione “a carico” dell’altra e restano fermi gli obblighi restitutori. Due indicazioni operative rilevanti: per i contratti che richiedono la forma scritta, il requisito si considera soddisfatto dalle domande giudiziali contrapposte; e la risoluzione così determinata decorre dall’ultima domanda di risoluzione, non dalla stipula né dal giudicato. Chi agisce o resiste in giudizio deve quindi calcolare da quel momento gli effetti restitutori e le somme dovute per il ritardo nella restituzione. Esito: accolto il terzo motivo (rigettati il primo e il secondo), cassazione con rinvio.
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