Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Puglia n. 313 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può pertanto dichiarare di avere perduto interesse alla decisione del ricorso. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione, resa in camera di consiglio e ribadita successivamente, costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la declaratoria di improcedibilità, salva la regolazione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 26 c.p.a..
Il Fatto
Una società esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune l’aveva diffidata a cessare l’attività, a seguito della revoca dell’autorizzazione commerciale disposta con precedente determina. La ricorrente deduceva la violazione dei princìpi di ragionevolezza, buona fede, affidamento e contraddittorietà dell’azione amministrativa, chiedendo l’annullamento dell’atto previa sospensione dell’efficacia.
Resistevano in giudizio le Amministrazioni statali, costituitesi tramite l’Avvocatura distrettuale, e un controinteressato, che chiedevano il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che, nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il difensore della società ricorrente aveva dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Successivamente, la ricorrente aveva depositato documenti comprovanti il trasferimento dell’attività in un diverso locale e ribadito, con memorie di replica, la propria volontà di non coltivare la controversia.
Richiamato il principio della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente, il Collegio ha escluso di poter procedere d’ufficio o di poter valutare autonomamente la persistenza di un interesse alla decisione, trattandosi di valutazione rimessa esclusivamente alla parte.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando nondimeno la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della peculiarità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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