Riconoscimento titolo abilitazione estero, obbligo di provvedere e commissario (TAR Lazio n. 1524 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il silenzio inadempimento dell’amministrazione la mancata risposta all’istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito in altro Stato dell’Unione europea, ove sussista l’obbligo di provvedere e sia decorso il termine di legge. Il termine per la conclusione del procedimento, fissato in tre mesi dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, può estendersi a un massimo di quattro mesi quando l’amministrazione richieda le integrazioni documentali previste dal comma 2. Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere con atto espresso entro un termine e nomina, fin da ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. L’adozione del provvedimento deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in via telematica, in data 24.05.2024, istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero, segnatamente in Romania. A fronte della domanda, l’amministrazione è rimasta inerte.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza adottare il provvedimento richiesto. La causa è stata discussa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nella mancata risposta all’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero. Elementi necessari e sufficienti per la sussistenza del silenzio rilevante sono l’obbligo di provvedere a fronte dell’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine.
Nel caso di specie tali presupposti sono integrati: il termine generale della legge n. 241 del 1990 risulta inutilmente decorso e il ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante all’ottenimento del provvedimento.
Il Tribunale richiama anche il termine specifico della materia, fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, secondo cui l’autorità competente provvede con proprio atto entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie. Il termine complessivo per il provvedimento conclusivo può pertanto giungere, al massimo, a quattro mesi.
Dagli atti emerge che l’amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere. Ne deriva l’obbligo di adottare il provvedimento e, in difetto, di provvedere tramite commissario ad acta, nominato fin da ora nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, entro il termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine attribuito all’amministrazione.
Il Collegio precisa che sia l’amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese, liquidate in Euro 750,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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