Responsabilità dell’affittuario per i rifiuti abbandonati sul fondo (TAR Veneto n. 254 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abbandono di rifiuti su fondo rustico, l’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 configura la responsabilità del detentore o possessore del bene anche a titolo di condotta omissiva. Questi risponde dell’abbandono quando, per trascuratezza, negligenza o incuria, abbia tollerato la trasformazione del terreno in discarica abusiva o la proliferazione di condotte illecite di terzi. L’affittuario, godendo della piena disponibilità dell’area, è gravato di un obbligo di custodia e vigilanza, la cui violazione integra il presupposto soggettivo dell’ordine di rimozione e smaltimento. L’ordinanza sindacale che impone tali interventi non richiede la prova del dolo o della condotta attiva del destinatario, essendo sufficiente un colpevole difetto di vigilanza. La motivazione per relationem è idonea se gli atti richiamati sono accessibili all’interessato, e il provvedimento non viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza quando si limita a imporre la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti presenti.

Il Fatto

Il ricorrente, affittuario di un fondo rustico con fabbricato rurale, ha impugnato l’ordinanza sindacale con cui il Comune gli ha intimato di mettere in sicurezza l’area, rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati e ripristinare lo stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006. Nel novembre 2021 un incendio aveva interessato materiali lignei e altri materiali presenti sul fondo; i Vigili del Fuoco erano intervenuti e l’ARPAV aveva segnalato la necessità di interventi di rimozione.

Il ricorrente ha sostenuto che i rifiuti fossero già presenti al momento della stipula del contratto di locazione e di aver avviato spontaneamente un’opera di bonifica. Ha dedotto la violazione dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 7 L. n. 241/1990 per mancato accertamento del dolo o della colpa, la carenza di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e di affidamento. Il Comune, costituitosi, ha resistito nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Il punto di partenza è la pacifica sussistenza in fatto della presenza e della natura dei materiali in stato di abbandono sul fondo condotto in affitto: materiali di scarto da demolizioni edilizie, tronchi, pneumatici, plastica, autovetture senza targa e trattori agricoli, come da verbale di sopralluogo.

Il Tribunale ritiene non efficacemente provato né che i rifiuti siano stati depositati da terzi, né che il ricorrente abbia adottato misure di diligenza ragionevolmente esigibili. In qualità di affittuario e detentore, egli godeva della piena disponibilità dell’area e deve quindi essere ritenuto responsabile della gestione e custodia del bene. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che la responsabilità soggettiva può configurarsi anche per condotta omissiva.

Il Collegio esclude la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990: l’ordinanza si limita a imporre la messa in sicurezza e lo smaltimento, senza obblighi sproporzionati o arbitrari. La motivazione per relationem è ritenuta idonea e sufficiente, perché gli atti richiamati sono stati resi accessibili all’interessato.

Quanto all’istruttoria, essa è giudicata approfondita e condotta nel rispetto del contraddittorio. Gli accertamenti della Polizia Locale e dell’Area Tecnica, con documentazione fotografica e rilievi aerofotogrammetrici, hanno dimostrato la presenza dei rifiuti. La responsabilità è accertata sulla base di gravi, precisi e concordanti indizi: la presenza del ricorrente al momento dell’intervento dei Vigili del Fuoco e la sua dichiarazione di aver dato alle fiamme parte dei materiali. La natura dei rifiuti, non incoerente con l’attività del fondo, rende verosimile che l’accumulo sia avvenuto, se non per opera diretta, quantomeno per colpevole difetto di vigilanza.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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