Rilascio concessione demaniale marittima e rito ordinario (TAR Puglia n. 112 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura selettiva per il rilascio di una concessione demaniale marittima ex artt. 36 e 37 cod. nav., con finalità turistico-ricreative e per la gestione organizzata dell’attività diportistica, non configura una gara per l’assegnazione in concessione di un servizio pubblico e non è soggetta al rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., né all’applicazione del d.lgs. 36/2023. Ne consegue la necessità di disporre la conversione del rito in quello ordinario ai sensi dell’art. 32, co. 1, cod. proc. amm., senza che ciò impedisca la delibazione dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. Ai fini della tutela cautelare, il soggetto che ha partecipato a una procedura selettiva deve dimostrare l’effettivo interesse alla delibazione delle censure proposte, in particolare quando non risulti aggiudicatario e contesti i criteri di valutazione del bando, atteso che il giudizio della commissione di gara sulle offerte tecniche ha natura discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato ai profili di manifesta irregolarità.

Il Fatto

Il Comune di Santa Cesarea Terme ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale marittima finalizzata all’esercizio dell’attività diportistica per ormeggio natanti in località Porto Miggiano. La società ricorrente, già concessionaria dell’area e classificatasi quarta in graduatoria, ha impugnato la determina di aggiudicazione e gli atti della procedura, deducendo la piena efficacia della propria concessione sino al 2033 e contestando i criteri di valutazione e i giudizi della commissione.

Il Comune e la controinteressata, risultata prima in graduatoria, si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso. Le altre controinteressate, regolarmente intimate, non si sono costituite. La controinteressata ha eccepito l’erronea introduzione del giudizio con il rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., trattandosi di materia soggetta al rito ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione della controinteressata, rilevando che la procedura selettiva non riguardava l’assegnazione in concessione di un servizio pubblico, bensì il rilascio di una concessione demaniale marittima ex artt. 36 e 37 cod. nav. con finalità turistico-ricreative, come espressamente previsto dall’art. 1 del bando di gara. Tale fattispecie non è direttamente soggetta all’applicazione del d.lgs. 36/2023, con la conseguente inapplicabilità del rito speciale e la necessità di disporre la conversione del rito in quello ordinario ai sensi dell’art. 32, co. 1, cod. proc. amm. La conversione non ha comunque impedito la delibazione dell’istanza cautelare, risultando rispettati i termini ordinari di cui all’art. 55, co. 5, cod. proc. amm.

Nel merito della domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Le censure formulate nei primi cinque motivi di ricorso, fondate sull’asserita validità della concessione della ricorrente fino al 2033, non hanno tenuto conto dell’atto ricognitorio del 12 febbraio 2024, con cui il Comune aveva fissato la scadenza della concessione al 31 dicembre 2024. Tale atto non è stato tempestivamente impugnato dalla ricorrente, che non può quindi fondare su di esso le proprie doglianze.

Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, volti a contestare i criteri di valutazione fissati nel bando e i giudizi della commissione, il Collegio ne ha rilevato la genericità e la mancata dimostrazione dell’effettivo interesse alla loro delibazione, gravante sulla ricorrente in quanto classificatasi quarta in graduatoria. Inoltre, il giudizio della commissione di gara in ordine alla valutazione delle offerte tecniche ha natura discrezionale, con conseguente limitazione del sindacato giurisdizionale ai soli profili di manifesta irregolarità, non emersi prima facie dalla documentazione versata in atti.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, compensando le spese della fase, e ha disposto la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *