Cittadinanza e precedenti penali del familiare convivente: legittimo il diniego per il rischio di non integrazione (TAR Lazio n. 11092 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 costituisce espressione di attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità. Il relativo diniego è sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale, ossia per marchiana illogicità o travisamento dei fatti, senza possibilità di sconfinare nel merito. La valutazione circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale può essere estesa al nucleo familiare, con riguardo anche al profilo dell’irreprensibilità della condotta. È pertanto legittimo il diniego fondato sui precedenti penali del familiare convivente, in quanto il legame affettivo e il grado di parentela stabile possono potenzialmente indurre il richiedente a tenere in futuro comportamenti in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. L’amministrazione aveva motivato il diniego valorizzando la sussistenza di un gran numero di procedimenti penali conclusi con una pesante condanna a carico del fratello convivente del richiedente. Avverso tale determinazione, il ricorrente sosteneva di essere di condotta irreprensibile, precisando che i precedenti menzionati erano stati pronunciati a carico del fratello e non a suo carico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale preliminarmente rammenta che la concessione della cittadinanza è un’attività amministrativa ampiamente discrezionale, sindacabile solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (per marchiana illogicità o travisamento dei fatti). Richiamati i precedenti in tal senso, la pronuncia osserva che la valutazione ministeriale non appare macroscopicamente illogica, atteso che il giudizio sull’integrazione dello straniero può essere esteso al nucleo familiare. Il Ministero ha quindi correttamente valutato i precedenti penali del fratello convivente come sintomo di criticità nel contesto familiare.
La decisione valorizza anche l’ulteriore profilo dei benefici indiretti che l’acquisto della cittadinanza comporterebbe per i membri del nucleo familiare, tra i quali la preclusione all’espulsione dei parenti entro il secondo grado, come disposto dall’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. Tale circostanza rende la valutazione dei precedenti dei familiari ancora più rilevante.
Quanto al precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, il Collegio lo ritiene inconferente, evidenziando come proprio quella pronuncia non escluda che i reati commessi da componenti del nucleo familiare possano rilevare nella valutazione discrezionale. Inoltre, nella vicenda richiamata si trattava di delitti di minore allarme sociale, mentre nel caso in esame la condanna riguardava reati gravi come omicidio e rapina.
Infine, il Tribunale rileva che non è stata provata la circostanza allegata circa la mancata convivenza con il fratello pregiudicato: tale eventualità avrebbe dovuto essere puntualmente documentata, non essendo sufficiente evidenziare lo stato detentivo del parente. Il ricorso viene pertanto respinto, con salvezza della possibilità di presentare una nuova istanza al verificarsi di fatti sopravvenuti (quali la cessazione della convivenza o la riabilitazione del fratello).
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Nota della Redazione
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