Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 308 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può procedere al merito della controversia, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. La dichiarazione della parte, resa ai sensi del principio dispositivo, vincola il giudice, il quale non può sostituire una propria valutazione dell’interesse ad agire a quella del ricorrente. La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata in qualsiasi fase del giudizio e la relativa pronuncia è di natura processuale, non richiedendo l’esame delle questioni di merito.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il provvedimento con cui la Prefettura di Lecce aveva adottato nei suoi confronti un’interdittiva antimafia ai sensi del codice delle leggi antimafia, nonché la nota di trasmissione e gli atti istruttori presupposti, tra cui le informative delle forze dell’ordine e il verbale della riunione del Gruppo Interforze.

La società aveva chiesto l’annullamento del provvedimento interdittivo, deducendone l’illegittimità. Si era costituita in giudizio la Prefettura di Lecce, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che, con atto depositato il 10 dicembre 2025, la società ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla controversia. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

Richiamando la giurisprudenza consolidata, il TAR ha affermato che, in presenza di una dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito della controversia, ma deve pronunciare l’improcedibilità per difetto di interesse. Tale soluzione discende dal principio dispositivo, in forza del quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiari di non volere più la decisione.

La pronuncia di improcedibilità ha natura processuale e prescinde dall’esame delle censure formulate avverso il provvedimento impugnato. Il Collegio ha inoltre ravvisato ragioni equitative per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese e ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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