Valutazioni tecnico-discrezionali su incentivi alle imprese femminili e sindacato del giudice (TAR Campania n. 8497 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni tecnico-discrezionali relative all’erogazione di sovvenzioni pubbliche sono espressione di una prognosi ex ante sull’attendibilità dell’iniziativa imprenditoriale e non sono sostituibili dal giudice amministrativo, salvo i tassativi casi di giurisdizione di merito di cui all’art. 134 c.p.a. Il sindacato resta pertanto circoscritto all’incompetenza, alla violazione di legge e, quanto all’eccesso di potere, ai soli profili di irragionevolezza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione. Il colloquio di valutazione previsto dal decreto direttoriale non è una mera conferma di quanto dichiarato nella domanda, ma accerta la concreta capacità del proponente di padroneggiare il progetto. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonome è sufficiente a sorreggere il diniego.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Invitalia S.p.A. ha disposto la non ammissione della domanda presentata per accedere alle agevolazioni della misura di sostegno all’imprenditoria femminile, finalizzate alla realizzazione di un’attività ricettiva extra-alberghiera. L’istruttoria si è conclusa con un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, con cui sono state rappresentate carenze progettuali su plurimi criteri di valutazione.

Le osservazioni della ricorrente non hanno superato le criticità rilevate. Il ricorso ha dedotto contraddittorietà della valutazione, eccessiva specificità o carenza della motivazione, illegittima rilevanza attribuita alla coincidenza tra residenza e sede dell’attività, insufficienza del vantaggio competitivo e della sostenibilità economica, nonché violazione del citato art. 10-bis per mancata considerazione delle osservazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito l’orientamento sulle valutazioni tecnico-discrezionali in materia di sovvenzioni pubbliche. Nelle operazioni di finanziamento a carico dell’erario non rileva soltanto l’interesse del beneficiario, ma anche quello dell’organismo erogatore, portatore degli obiettivi del legislatore. Le disposizioni attributive di finanziamento vanno interpretate in modo rigoroso, anche per evitare la configurazione di aiuti di Stato illegittimi.

La valutazione del soggetto finanziatore si pone necessariamente ex ante e coinvolge una dimensione di breve, medio e lungo periodo. Il sindacato giurisdizionale, fuori dei casi di giurisdizione di merito, resta limitato ai profili di incompetenza, violazione di legge e ai soli vizi di irragionevolezza o contraddittorietà della motivazione.

Nel merito, la dedotta contraddittorietà tra la valutazione della domanda e quella del colloquio non sussiste. Il colloquio di valutazione non è una mera fase di conferma, ma un momento di accertamento della concreta capacità imprenditoriale. La sufficienza della descrizione documentale non implica l’idoneità del proponente a dimostrare, nel confronto dialogico, la piena padronanza del progetto. Il Collegio ha inoltre rilevato la contraddittorietà tra il secondo e il terzo motivo, che censurano l’uno l’eccessiva specificità e l’altro la carenza della motivazione.

Quanto alla coincidenza tra residenza e sede dell’attività, Invitalia non l’ha elevata a causa ostativa autonoma, ma l’ha considerata elemento rilevante per valutare la coerenza del programma di spesa e l’esclusiva destinazione dei beni all’attività d’impresa. Sull’eccesso di potere il Collegio ha escluso profili di manifesta irragionevolezza nella valutazione del vantaggio competitivo e della sostenibilità economica, fondata sul confronto con i parametri medi di settore.

Il ricorso è infondato anche quanto alla violazione dell’art. 10-bis, non essendo configurabile un obbligo di puntuale confutazione di ogni singola osservazione. Il provvedimento si fonda su una pluralità di ragioni autonome e, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola. È stata dichiarata inammissibile l’impugnazione della comunicazione dei motivi ostativi, quale atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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