Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 1719 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione soccombente è tenuta a dare esecuzione al titolo giurisdizionale entro il termine fissato dal giudice e non può sottrarsi all’obbligo di provare l’avvenuta esecuzione, gravando su di essa il relativo onere probatorio. Decorso inutilmente il termine, il giudice amministrativo nomina commissario ad acta, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., scegliendolo, ove possibile, tra i dirigenti della stessa amministrazione. In tale ipotesi l’attività del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso ulteriore.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, condannando l’amministrazione al relativo pagamento.

Il titolo è stato notificato all’amministrazione, che non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi adito il TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato. L’amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è assistito da attestazione di passaggio in giudicato, è stato ritualmente notificato e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996, previsto per la formazione del silenzio sull’obbligo di pagamento.

Su questo punto il TAR ha ribadito che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Tale prova costituiva suo onere, poiché l’obbligo di esecuzione grava sull’ente soccombente e la mancata costituzione non lo esonera dal dimostrare l’adempimento. Nella specie nessun elemento è stato addotto in tal senso.

Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Ha altresì nominato sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, individuandolo nel dirigente apicale della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ufficio.

Il commissario provvederà entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, a cura del ricorrente, della perdurante inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio. Il TAR ha precisato che al commissario, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione, non spetta alcun compenso, rientrando l’incarico nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato, in termini, alcune pronunce conformi del giudice amministrativo, tra cui TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3246 del 2025.

Infine, le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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