Esclusione per errori sostanziali dell’offerta economica e limiti del soccorso istruttorio (TAR Puglia n. 265 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, l’esclusione del concorrente è legittima quando l’offerta economica presenti plurimi errori oggettivi e sostanziali, non meramente materiali ed emendabili, che ne determinino l’incertezza o l’indeterminatezza, rilevati dall’Amministrazione in occasione dell’esame dell’offerta. In tale ipotesi non è ammesso il soccorso istruttorio, neppure quello procedimentale di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, poiché i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta economica. L’eventuale attivazione della verifica di congruità non è presupposto necessario per l’esclusione, ove l’offerta sia affetta da vizi che ne inficiano la validità.

Il Fatto

La società ricorrente, prima classificata all’esito delle operazioni di gara per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di servizi per la realizzazione di tre edizioni del Festival “La Notte della Taranta”, veniva esclusa dalla procedura con comunicazione del 9 luglio 2025. L’Amministrazione contestava tre criticità nell’offerta economica: l’errore nell’indicazione del valore offerto per l’accordo quadro, l’errore nel valore del singolo evento itinerante e la contraddizione tra il costo totale della manodopera dichiarato e la sommatoria dei costi analitici.

La società impugnava l’esclusione e, successivamente, con motivi aggiunti, anche l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo la violazione degli artt. 10, 101, 108 e 110 d.lgs. n. 36/2023 e il principio di tassatività delle cause di esclusione, nonché la necessità di attivare il soccorso istruttorio prima di disporre l’esclusione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha respinto il ricorso ritenendo legittima l’esclusione. Il Collegio ha evidenziato che il disciplinare di gara prescriveva, a pena di esclusione, l’indicazione del prezzo complessivo a corpo e che il modello “Schema offerta economica eventi” richiedeva la coerenza tra il valore complessivo e la moltiplicazione dei prezzi unitari. Le criticità riscontrate — complessivamente considerate — non costituivano meri errori materiali, ma vizi sostanziali che rendevano incerta e indeterminata l’offerta, in particolare per la mancata espressione del reale valore unitario del singolo evento itinerante, elemento rilevante in una procedura ad accordo quadro.

Quanto al primo motivo, il TAR ha chiarito che l’esclusione non era stata disposta all’esito di un giudizio di anomalia ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023, ma in occasione del primo esame dell’offerta economica, sicché non era necessario il contraddittorio preventivo né la richiesta di giustificativi. La verifica di congruità, facoltativa ai sensi della lex specialis, aveva semplicemente fatto emergere i vizi dell’offerta.

In relazione al dedotto obbligo di attivare il soccorso istruttorio, il Collegio ha richiamato il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascun operatore sopporta le conseguenze degli errori commessi nella formulazione dell’offerta. Il rimedio del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per rimediare a inesattezze che implicano una modifica postuma del contenuto dell’offerta, in contrasto con l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 e con il principio di par condicio tra i partecipanti.

La Corte ha infine ritenuto assorbiti i motivi aggiunti contro l’aggiudicazione, siccome riproduttivi delle censure già respinte con il ricorso introduttivo, e ha confermato la legittimità del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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