Carta docente al supplente: il giudicato si esegue con l’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3241 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo idoneo ad essere azionato innanzi al giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza, a norma dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’esecuzione del giudicato non può essere condizionata dall’esaurimento di procedimenti amministrativi o dalla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale è tenuta a dare integrale e tempestiva esecuzione al dictum giurisdizionale. L’inottemperanza dell’Amministrazione, rimasta inerte dopo la notifica del titolo esecutivo, legittima il ricorrente ad ottenere una pronuncia che ordini l’adempimento e, per il caso di ulteriore ritardo, la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un valore complessivo di € 2.000,00. Non avendo il Ministero dato esecuzione alla sentenza, divenuta definitiva, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali. Il ricorso risultava ammissibile: la ricorrente aveva prodotto copia asseverata della sentenza da ottemperare e l’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la prova della notifica del titolo esecutivo, avvenuta oltre centoventi giorni prima della proposizione del ricorso, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero, costituitosi con comparsa di mero stile, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. L’inadempimento era quindi incontestato, così come il credito vantato dalla ricorrente. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza del giudice del lavoro, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditando la somma di € 2.000,00, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, senza diritto a compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza, liquidandole equitativamente in € 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897), in considerazione della natura seriale del contenzioso e dell’assenza di profili di complessità della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.