Obbligo vaccinale e sospensione del personale militare (TAR Emilia-Romagna n. 1278 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2, imposto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 al personale delle Forze Armate, non è condizionato all’effettivo e attuale svolgimento del servizio: l’assenza per malattia non integra una causa di esenzione, essendo deroghe ammesse solo nelle ipotesi di accertato pericolo per la salute di cui al comma 2 del medesimo articolo. La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con la perdita della retribuzione, disposta per il militare che rifiuta la vaccinazione, è misura temporanea, priva di conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro: essa ha rilevanza meramente sinallagmatica e non configura una sanzione, risultando proporzionata rispetto alla finalità di riduzione della circolazione del virus. Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità convenzionale ed eurounitaria dell’obbligo vaccinale risultano infondate alla luce delle pronunce della Corte costituzionale (nn. 14, 15 e 16 del 2023) e della giurisprudenza della Corte EDU.

Il Fatto

Un appartenente all’Aeronautica militare ha impugnato i provvedimenti con cui, a seguito del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anti Sars-CoV-2, era stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con la conseguente perdita della retribuzione per il periodo di sospensione. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti, contestando in particolare l’obbligo vaccinale in quanto si trovava in posizione di assenza dal servizio per malattia, la natura sperimentale dei vaccini, la violazione del principio di proporzionalità e il contrasto con il diritto eurounitario e convenzionale, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che l’art. 4, comma 1, d.l. n. 44/2021, nell’imporre l’obbligo vaccinale, non lo condiziona all’effettivo svolgimento del servizio: l’assenza per malattia non costituisce ragione di esenzione, come già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8329 del 2023, essendo le uniche deroghe quelle relative all’accertato pericolo per la salute. Ne consegue l’insussistenza di una disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di sospensione dal servizio.

Quanto alle dedotte questioni di illegittimità costituzionale, il Collegio ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023 che, dichiarando in parte inammissibili e in parte infondate le questioni relative agli artt. 4 e 4-ter del d.l. n. 44/2021, hanno affermato la legittimità dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per il personale della scuola. Il Tribunale ha esteso tali principi anche al personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, gravando anche su tale personale i doveri di protezione e di solidarietà, e ha evidenziato che tale orientamento è stato confermato dalla Corte costituzionale n. 199 del 2025 in materia di green pass e obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni.

Il Collegio ha poi respinto la tesi secondo cui i vaccini sarebbero farmaci sperimentali, richiamando la procedura di autorizzazione condizionata presidiata da particolari garanzie e l’orientamento della Consulta per cui la decisione di imporre un trattamento sanitario attiene alla discrezionalità del legislatore, da esercitarsi in modo non irragionevole. Ha escluso la violazione del principio di proporzionalità, valorizzando la temporaneità della misura, l’assenza di conseguenze disciplinari e la conservazione del posto di lavoro, nonché il collegamento sinallagmatico tra retribuzione e attività lavorativa.

Quanto ai profili eurounitari e convenzionali, il Tribunale ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato n. 7045 del 2021 in ordine alla non applicabilità dell’art. 3 della Carta di Nizza e alla necessità di rimettere alla Corte costituzionale l’eventuale contrasto con la Carta, nonché la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Vavricka e altri c. Repubblica Ceca) che ammette la legittimità delle vaccinazioni obbligatorie alle condizioni ivi indicate. Ha infine ritenuto infondata la censura relativa al diverso trattamento retributivo rispetto ad altre ipotesi di sospensione, trattandosi di situazioni non comparabili e di un fatto volontario rimuovibile dal dipendente. La domanda risarcitoria è stata respinta per la legittimità dell’azione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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