Il silenzio della Prefettura sull’accoglienza del richiedente asilo va accertato (TAR Lombardia n. 892 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di durata del procedimento, sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza presentata dal richiedente asilo. Tale obbligo non è escluso dalla pendenza del procedimento di determinazione della competenza territoriale sulla domanda di protezione internazionale, né può essere assolto attraverso le considerazioni svolte in una memoria processuale. Le vicende rappresentate dall’Amministrazione non incidono sulla formazione del silenzio inadempimento, tanto più quando l’Amministrazione non abbia adottato alcuna determinazione interlocutoria o comunque incidente sulla durata del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente asilo, aveva presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura e, successivamente, aveva chiesto alla Prefettura-UTG l’ammissione alle misure di accoglienza per il tramite di un’associazione. L’Amministrazione non adottava alcun provvedimento espresso e il termine di durata del procedimento decorreva invano.
Il ricorrente agiva quindi ex art. 117 cpa per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Costituitisi in giudizio, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo eccepivano la pendenza, presso l’unità competente, della questione relativa alla determinazione della competenza territoriale sulla domanda di protezione, sostenendo di non poter adottare determinazioni sull’accoglienza. Il TAR, ritenuta la causa decidibile con sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato non contestato: il termine procedimentale relativo all’istanza di accoglienza è decorso senza che l’Amministrazione abbia provveduto. Da qui il giudice deduce l’esistenza di un obbligo di provvedere mediante un atto espresso e motivato, che costituisce il contenuto tipico del potere-dovere dell’Amministrazione di fronte a una domanda di misure di accoglienza.
La difesa erariale aveva valorizzato le pregresse richieste di protezione inoltrate in altri Stati, gli esiti del fotosegnalamento, la segnalazione della Commissione Territoriale e il successivo declino di competenza delle autorità straniere. Il TAR non ritiene che tali circostanze possano giustificare l’inerzia. Esse attengono, infatti, alla determinazione della competenza sulla domanda di protezione e non incidono sulla formazione del silenzio inadempimento rispetto alla distinta istanza di accoglienza.
Il giudice sottolinea che l’Amministrazione non ha assunto determinazioni interlocutorie né atti comunque incidenti sulla durata del procedimento: la questione di competenza è rimasta confinata sul piano interno, senza traduzione in un provvedimento. Le considerazioni svolte con memoria processuale, osserva il TAR, non possono sostituirsi all’atto amministrativo dovuto.
Accertata l’illegittimità dell’inerzia, il Collegio ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il termine assegnato conduce a soprassedere alla nomina del Commissario ad acta, in ragione della durata ravvicinata del termine stesso e del tenore delle argomentazioni difensive. Le spese di lite sono compensate in considerazione della situazione complessiva emergente dalle deduzioni delle parti.
Nota della Redazione
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