Sospensione cautelare della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 in attesa del merito (TAR Puglia n. 95 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 consente all’amministrazione comunale di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza all’ingiunzione a demolire, in aggiunta alla demolizione stessa. La delibazione cautelare di tale sanzione richiede un approfondimento delle questioni di merito sollevate dal ricorrente e la valutazione della portata del pregiudizio lamentato. In tale contesto, il Tribunale amministrativo può disporre la sospensione dell’efficacia del provvedimento sanzionatorio allorché ricorrano ragioni di opportunità e di interinale sospensione, anche al fine di consentire una decisione re adhuc integra della causa.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile, hanno impugnato la nota con cui il Comune aveva applicato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, nella misura di euro 20.000,00, a causa dell’accertata inottemperanza a una precedente ingiunzione a demolire. Il provvedimento è stato adottato nei confronti di tutti i comproprietari, indicati come attuali proprietari dell’immobile.

Avverso tale determinazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. Il Comune non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio, la causa è stata discussa per la decisione sull’istanza cautelare.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale amministrativo, nel valutare l’istanza cautelare, ha ritenuto che il pregiudizio dedotto abbia una portata tale da giustificare un intervento provvisorio. La decisione si fonda sulla constatazione che il provvedimento impugnato produce effetti economici significativi e che la sua esecuzione potrebbe compromettere la situazione giuridica dei ricorrenti in modo difficilmente reversibile.

Con riguardo al fumus boni iuris, il Collegio ha osservato che le questioni poste con il ricorso richiedono un ulteriore approfondimento, non potendo essere risolte in modo sommario in sede cautelare. Tale circostanza, unita all’opportunità di consentire al Tribunale una decisione re adhuc integra nel merito, ha indotto il Collegio a ritenere necessaria la sospensione interinale degli effetti della determinazione impugnata.

Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia della nota impugnata. Ha contestualmente fissato la trattazione nel merito del ricorso alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2027, e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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