Il DURC positivo limita i controlli della stazione appaltante (TAR Lazio n. 5209 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, il DURC positivo rilasciato dagli enti previdenziali si impone alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti sulla regolarità contributiva dell’operatore economico, trattandosi di atto di certificazione assistito da pubblica fede. La valutazione sulla sussistenza di gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità. L’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente idonei ad integrare un grave illecito professionale non determina automaticamente l’esclusione, richiedendo sempre una valutazione concreta dell’affidabilità del concorrente. Le censure relative al possesso dei requisiti già dedotte nei precedenti giudizi e definite con efficacia di giudicato non possono essere riproposte, neppure sotto forma di contestazione delle verifiche successivamente compiute dal RUP.
Il Fatto
La società, seconda graduata nella gara per l’affidamento del servizio di Centro Unico Prenotazioni per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ha impugnato la determina di “nuova aggiudicazione” disposta in favore del RTI controinteressato, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l’originaria aggiudicazione limitatamente al criterio premiale relativo alla figura del responsabile di commessa, imponendo alla Commissione di rivalutare l’an e il quantum del punteggio.
Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto la carenza dei requisiti di partecipazione in capo alla consorziata esecutrice dell’aggiudicataria, per presunte omissioni contributive risalenti al periodo 2018-2019, la mancata verifica della continuità della regolarità contributiva, l’omessa esclusione per l’irrogazione di una penale contrattuale da parte di una ASL e per il coinvolgimento in indagini penali, nonché l’illegittimità della nuova valutazione del criterio premiale, ritenuta irragionevole nell’an e nel quantum.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile la censura relativa al mancato possesso dei requisiti di regolarità contributiva della consorziata esecutrice, in quanto coperta da giudicato: la questione era stata già esaminata sia nella sentenza di primo grado, sia nella pronuncia del Consiglio di Stato, che avevano escluso l’esistenza di violazioni contributive rilevanti, valorizzando il rilascio ripetuto di DURC positivi.
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul difetto di istruttoria del RUP, richiamando l’orientamento nomofilattico per cui i certificati rilasciati dalle autorità competenti hanno natura di dichiarazioni di scienza e si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti. La regolarità contributiva è stata comprovata dall’acquisizione di cinque DURC positivi nel corso dell’intera procedura, sicché nessuna ulteriore attività era richiesta in ordine all’atto di accertamento INPS, riferito peraltro a fatti risalenti al 2018-2019 già esaminati nei precedenti giudizi.
Sulla contestata mancata esclusione per gravi illeciti professionali, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, secondo cui l’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti non costituisce mai causa di esclusione automatica, richiedendo sempre una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Nel caso di specie, il RUP ha motivato la non rilevanza della penale contrattuale valorizzando la diversità dell’oggetto del contratto e la natura dell’inadempimento, mentre per le indagini penali ha considerato l’ascrivibilità della condotta alla consorziata esecutrice soggetta a procedura concorsuale e la pendenza dei giudizi: valutazioni non manifestamente illogiche né irragionevoli, insindacabili nel merito.
Infine, in relazione alla nuova valutazione del criterio premiale, la Corte ha escluso che dalla legge di gara potesse desumersi una ripartizione del punteggio tra “esperienza” e “competenze”, trattandosi di criterio unitario valutabile in maniera alternativa o cumulativa. La rideterminazione della Commissione, che ha ridotto il punteggio da eccellente a ottimo, è apparsa coerente con l’onere di rivalutazione imposto dal Consiglio di Stato, che aveva già riconosciuto la presenza in organico di profili con requisiti esperienziali utilizzabili per il ruolo.
Nota della Redazione
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