Silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria e ordine di demolizione dell’abuso (Cons. Stato n. 6212 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 si forma, decorso il termine di sessanta giorni, un silenzio-rigetto, non un silenzio-assenso. Il richiamo contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento all’art. 20, comma 2, del t.u. dell’edilizia, unitamente all’art. 8 della legge n. 241/1990, non è idoneo a ingenerare un affidamento sulla applicazione di un diverso regime. Il giudice amministrativo qualifica l’atto secondo i suoi elementi sostanziali, a prescindere dal nome attribuito dalle parti. La formazione del silenzio-rigetto fa venire meno l’effetto sospensivo connesso all’istanza, con riespansione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione. Il provvedimento plurimotivato è giustificato dalla sola ragione di per sé sufficiente, anche se non specificamente contestata.
Il Fatto
Un’istante impugna dinanzi al TAR Marche l’ordinanza con cui il comune le ha ingiunto la demolizione di un edificio a due piani fuori terra destinato a uso abitativo, asseritamente realizzato in totale difformità dalla d.i.a. e in contrasto con lo strumento urbanistico. In primo grado il ricorso è respinto: il Tribunale ritiene che sull’istanza di accertamento di conformità si sia formato il silenzio-diniego, che gli interventi eseguiti differiscano radicalmente dal titolo e che i locali manchino dei requisiti minimi di abitabilità.
Propone appello l’interessata, deducendo violazione del legittimo affidamento, errata qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia, e contrasto della demolizione con il principio di proporzionalità in ragione del tempo trascorso. Il comune resiste chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per violazione del divieto dei nova ex art. 104 c.p.a., non essendo stata la censura sollevata in primo grado, e comunque infondato. L’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il cui comma 3 prevede che l’amministrazione si pronunci entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 42 del 2023, che ha qualificato la fattispecie come silenzio con valore legale di diniego.
Il richiamo all’art. 20 del t.u. edilizia contenuto nella nota comunale non muta l’esito: esso riguarda il solo comma 2, relativo alle comunicazioni dello sportello unico, ed è accompagnato dal richiamo all’art. 8 della legge n. 241/1990. Ne segue che su di esso non poteva fondarsi alcun affidamento quanto al regime applicabile. Il giudice amministrativo, del resto, valuta gli atti per i loro elementi sostanziali, a prescindere dalla qualificazione delle parti.
Il secondo motivo è infondato. L’ordinanza è plurimotivata: la demolizione è stata ingiunta sia per la ritenuta nuova costruzione non ammessa dallo strumento urbanistico, sia per la mancanza dei requisiti di abitabilità. Tale ultimo rilievo, non specificamente contestato, è di per sé sufficiente a giustificare l’ordine di ripristino. Nel merito, la relazione tecnica allegata all’istanza di sanatoria contiene affermazioni di natura confessoria circa l’abuso. Il manufatto realizzato differisce per caratteristiche e funzione dall’accessorio garage condonato, e la trasformazione di un garage in locale abitabile non è urbanisticamente irrilevante, configurando un ampliamento della superficie residenziale autorizzata.
Il terzo motivo è anch’esso inammissibile perché proposto per la prima volta in appello e comunque infondato. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 9 del 2017, il Collegio ribadisce che l’ingiunzione di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, neppure quando intervenga a distanza di tempo dall’abuso. Non sussistono pertanto margini di valutazione sui profili di proporzionalità. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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